Art. 4
                Obblighi connessi all'autorizzazione

  1.  Il  titolare  di  un'autorizzazione  di  cui  all'articolo 1 e'
tenuto:
a) ad  osservare  le  esigenze  essenziali  indicate nell'articolo 1,
   comma 2, lettera u), del decreto legislativo n. 261 del 1999;
b) a  fornire  informazioni agli utenti, nelle sedi della ditta o dei
   mandatari  della  medesima,  circa le caratteristiche del servizio
   offerto   con  specifico  riguardo  alle  condizioni  generali  di
   accesso,   ai   prezzi   ed   al   livello  di  qualita',  dandone
   comunicazione all'Autorita';
c) a  non impiegare personale che risulti condannato a pena detentiva
   per  delitto  non  colposo  superiore  ai  sei mesi o sottoposto a
   misure di sicurezza e di prevenzione;
d) ad   effettuare   il   versamento   dei   contributi   riguardanti
   l'istruttoria e l'attivita' di verifica e controllo;
e) ad  istituire  una  procedura  di  reclamo  semplice, rapida e non
   onerosa  per  valutare  le  denunce di disservizi presentate dagli
   utenti.
 
          Nota all'art. 4:
              - Per  l'art. 1 del decreto legislativo 22 luglio 1999,
          n. 261, si veda nelle note all'art. 2.