Art. 4 Obblighi connessi all'autorizzazione 1. Il titolare di un'autorizzazione di cui all'articolo 1 e' tenuto: a) ad osservare le esigenze essenziali indicate nell'articolo 1, comma 2, lettera u), del decreto legislativo n. 261 del 1999; b) a fornire informazioni agli utenti, nelle sedi della ditta o dei mandatari della medesima, circa le caratteristiche del servizio offerto con specifico riguardo alle condizioni generali di accesso, ai prezzi ed al livello di qualita', dandone comunicazione all'Autorita'; c) a non impiegare personale che risulti condannato a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione; d) ad effettuare il versamento dei contributi riguardanti l'istruttoria e l'attivita' di verifica e controllo; e) ad istituire una procedura di reclamo semplice, rapida e non onerosa per valutare le denunce di disservizi presentate dagli utenti.
Nota all'art. 4: - Per l'art. 1 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si veda nelle note all'art. 2.