Art. 5 Contributi 1. L'autorizzazione, nonche' le richieste di modifica, di estensione, di riduzione o di variazione di qualsiasi natura, sono assoggettate al pagamento di contributi finalizzati alla copertura dei costi amministrativi sostenuti dall'Autorita': a) per l'istruttoria delle pratiche; b) per le verifiche ed i controlli della gestione del servizio e del mantenimento delle relative condizioni. 2. I contributi di cui al comma 1 sono fissati ad anno, compreso quello di decorrenza dell'autorizzazione, e, salvo quanto previsto per l'avvio dell'attivita', sono versati entro il 31 gennaio di ciascun anno. 3. Con il decreto di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 261/1999 sono stabiliti: a) la misura dei contributi e l'aggiornamento degli stessi; b) le modalita' di pagamento ed i relativi termini con riferimento all'avvio dell'attivita' ed all'attivita' medesima a regime; c) la procedura da utilizzare in caso di mancato pagamento. 4. Nei casi di sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione, i contributi versati rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' il seguente: "Art. 15 (Contributi). - 1. I titolari di licenza individuale e di autorizzazione generale rimborsano all'autorita' di regolamentazione le spese amministrative di istruttoria e per controlli sostenute dall'autorita' stessa, aderenti ai costi. 2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissate le misure dei contributi ed i relativi aggiornamenti riguardanti gli oneri di cui al comma 1 nonche' le modalita' di versamento all'entrata del bilancio dello Stato".