Art. 6
                        Controlli e verifiche

  1.  Il  titolare  di un'autorizzazione e' sottoposto a controlli da
parte  degli  organi  competenti,  il  cui  personale  ha facolta' di
accedere  negli uffici e nelle sedi della ditta o dei mandatari della
medesima  al  fine  di  verificare le modalita' dello svolgimento del
servizio,  di  richiedere,  se  del  caso, documentazione inerente le
attivita'  oggetto  dell'autorizzazione  e di riscontrare il rispetto
della riserva prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 261
del 1999.
 
          Nota all'art. 6:
              - Il  testo  dell'art. 4 del citato decreto legislativo
          22 luglio 1999, n. 261, e' il seguente:
              "Art.  4  (Servizi  riservati).  -  1. Al fornitore del
          servizio    universale,    nella   misura   necessaria   al
          mantenimento  dello  stesso,  possono  essere  riservati la
          raccolta,  il  trasporto, lo smistamento e la distribuzione
          di  invii  di  corrispondenza  interna  e transfrontaliera,
          anche   tramite   consegna  espressa,  il  cui  prezzo  sia
          inferiore  al quintuplo della tariffa pubblica applicata ad
          un  invio di corrispondenza del primo livello di peso della
          categoria  normalizzata  piu'  rapida,  a condizione che il
          peso degli oggetti sia inferiore a 350 grammi.
              2.  La  riserva  di  cui al comrna 1 comprende ciascuna
          fase in se' considerata.
              3.  La posta transfrontaliera comprende gli oggetti che
          fanno  parte  della  riserva  da  inviare  all'estero  o da
          ricevere dall'estero.
              4.  Relativamente  alla fase di recapito, sono compresi
          tra  gli  invii  di corrispondenza di cui al comma 1 quelli
          generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche.
              5.  Indipendentemente  dai  limiti di prezzo e di peso,
          sono  compresi  nella  riserva  di cui al comma 1 gli invii
          raccomandati  attinenti  alle  procedure  amministrative  e
          giudiziarie;  per  procedure amministrative si intendono le
          procedure    riguardanti    l'attivita'    della   pubblica
          amministrazione e le gare ad evidenza pubblica".