Art. 6 Controlli e verifiche 1. Il titolare di un'autorizzazione e' sottoposto a controlli da parte degli organi competenti, il cui personale ha facolta' di accedere negli uffici e nelle sedi della ditta o dei mandatari della medesima al fine di verificare le modalita' dello svolgimento del servizio, di richiedere, se del caso, documentazione inerente le attivita' oggetto dell'autorizzazione e di riscontrare il rispetto della riserva prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999.
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' il seguente: "Art. 4 (Servizi riservati). - 1. Al fornitore del servizio universale, nella misura necessaria al mantenimento dello stesso, possono essere riservati la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, il cui prezzo sia inferiore al quintuplo della tariffa pubblica applicata ad un invio di corrispondenza del primo livello di peso della categoria normalizzata piu' rapida, a condizione che il peso degli oggetti sia inferiore a 350 grammi. 2. La riserva di cui al comrna 1 comprende ciascuna fase in se' considerata. 3. La posta transfrontaliera comprende gli oggetti che fanno parte della riserva da inviare all'estero o da ricevere dall'estero. 4. Relativamente alla fase di recapito, sono compresi tra gli invii di corrispondenza di cui al comma 1 quelli generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche. 5. Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1 gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie; per procedure amministrative si intendono le procedure riguardanti l'attivita' della pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica".