Art. 8 Disposizione transitoria 1. Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, offra al pubblico un servizio oggetto di autorizzazione generale o di autorizzazione generale ad effetto immediato deve, entro sessanta giorni dalla data anzidetta, presentare l'inerente dichiarazione e puo' proseguire nell'attivita'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 febbraio 2000 Il Ministro: Cardinale Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 2000 Registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 126