Art. 8
                      Disposizione transitoria

  1.   Chiunque,   alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento,  offra al pubblico un servizio oggetto di autorizzazione
generale  o  di  autorizzazione  generale  ad effetto immediato deve,
entro  sessanta  giorni  dalla  data anzidetta, presentare l'inerente
dichiarazione e puo' proseguire nell'attivita'.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 4 febbraio 2000
                                               Il Ministro: Cardinale
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 2000
  Registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 126