Art. 15
     Procedura di verifica e controllo per impianti unifamiliari

  1.  Il  comma  20 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
"20.  Limitatamente  agli  impianti  di potenza nominale del focolare
inferiore  a  35  kW, gli enti di cui alcomma 18 possono, nell'ambito
della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni
interessate,   al   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  e  all'ENEA, stabilire che i controlli si intendano
effettuati  nei  casi in cui i manutentori degli impianti termici o i
terzi  responsabili  dell'esercizio  e  manutenzione  o i proprietari
degli  stessi  trasmettano,  con  le  modalita'  ed  entro  i termini
stabiliti dal provvedimento medesimo, apposita dichiarazione, redatta
secondo  il  modello  di  cui  all'allegato H, con timbro e firma del
terzo  responsabile  o  dell'operatore,  nel caso la prima figura non
esista  per  l'impianto  specifico,  e  con  connessa  assunzione  di
responsabilita',  attestante  il  rispetto  delle  norme del presente
regolamento,  con  particolare  riferimento  ai risultati dell'ultima
delle  verifiche  periodiche  di  cui al comma 12. Gli enti di cui al
comma   18  possono  altresi'  stabilire,  per  manutentori  e  terzi
responsabili,  l'obbligo di consegna periodica delle dichiarazioni di
cui  sopra  su supporto informatico standardizzato. Gli enti, qualora
ricorrano  alla  forma di verifica prevista al presente comma, devono
comunque  effettuare  annualmente  controlli  tecnici  a  campione su
almeno  il  5%  degli  impianti  di  potenza  nominale  del  focolare
inferiore  a  35 kW esistenti sul territorio, scegliendoli tra quelli
per  i  quali  sia  pervenuta nell'ultimo biennio la dichiarazione di
avvenuta  manutenzione, ai fini del riscontro della veridicita' della
dichiarazione stessa, provvedendo altresi' ad effettuare, nei termini
previsti  dall'articolo  31,  comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n.
10,  i  controlli  su  tutti  gli  impianti  termici  per  i quali la
dichiarazione  di  cui  sopra risulti omessa o si evidenzino comunque
situazioni di non conformita' alle norme vigenti. Gli enti locali, al
fine  di  massimizzare  l'efficacia  della  propria  azione,  possono
programmare  i  predetti  controlli  a  campione dando priorita' agli
impianti  piu' vecchi o per i quali si abbia comunque una indicazione
di  maggiore  criticita',  avendo  peraltro  cura  di  predisporre il
campione in modo da evitare distorsioni di mercato. In conformita' al
principio  stabilito  dal comma 3, articolo 31, della legge 9 gennaio
1991,  n. 10, gli oneri per la effettuazione dei controlli a campione
sono  posti  a  carico  di  tutti  gli  utenti  che  presentino detta
dichiarazione,  con  opportune  procedure  definite  da  ciascun ente
locale nell'ambito della propria autonomia.".
 
          Nota all'art. 15:
              - Per  il testo del comma 3 dell'art. 31 della legge n.
          10/1991 si veda in nota all'art. 9.