Art. 10

  1.  L'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 13. - 1. La Commissione:
a) valuta, anche di propria iniziativa, sentite le organizzazioni dei
   consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui
   alla  legge  30  luglio  1998,  n.  281,  che siano interessate ed
   operanti   nel  territorio  di  cui  trattasi,  le  quali  possono
   esprimere   il  loro  parere  entro  il  termine  stabilito  dalla
   Commissione     medesima,     l'idoneita'     delle    prestazioni
   indispensabili,  delle procedure di raffreddamento e conciliazione
   e   delle   altre   misure   individuate  ai  sensi  del  comma  2
   dell'articolo  2 a garantire il contemperamento dell'esercizio del
   diritto  di  sciopero  con  il godimento dei diritti della persona
   costituzionalmente  tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e
   qualora   non   le   giudichi   idonee  sulla  base  di  specifica
   motivazione,  sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle
   prestazioni,  procedure e misure da considerare indispensabili. Le
   parti  devono  pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro
   quindici   giorni  dalla  notifica.  Se  non  si  pronunciano,  la
   Commissione,   dopo  avere  verificato,  in  seguito  ad  apposite
   audizioni   da   svolgere   entro  il  termine  di  venti  giorni,
   l'indisponibilita'  delle  parti  a raggiungere un accordo, adotta
   con   propria   delibera  la  provvisoria  regolamentazione  delle
   prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di
   conciliazione   e   delle   altre   misure   di   contemperamento,
   comunicandola   alle   parti   interessate,  che  sono  tenute  ad
   osservarla   agli  effetti  dell'articolo  2,  comma  3,  fino  al
   raggiungimento di un accordo valutato idoneo. Nello stesso modo la
   Commissione   valuta  i  codici  di  autoregolamentazione  di  cui
   all'articolo  2-bis,  e  provvede  nel  caso in cui manchino o non
   siano  idonei  ai sensi della presente lettera. La Commissione, al
   fine  della  provvisoria  regolamentazione  di  cui  alla presente
   lettera,   deve  tenere  conto  delle  previsioni  degli  atti  di
   autoregolamentazione   vigenti  in  settori  analoghi  o  similari
   nonche'  degli  accordi  sottoscritti  nello  stesso settore dalle
   organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul
   piano    nazionale.   Nella   provvisoria   regolamentazione,   le
   prestazioni  indispensabili  devono  essere individuate in modo da
   non compromettere, per la durata della regolamentazione stessa, le
   esigenze   fondamentali   di   cui   all'articolo  l;  salvo  casi
   particolari,  devono  essere  contenute  in  misura  non eccedente
   mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e
   riguardare   quote   strettamente   necessarie  di  personale  non
   superiori   mediamente  ad  un  terzo  del  personale  normalmente
   utilizzato   per  la  piena  erogazione  del  servizio  nel  tempo
   interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche
   e    della    sicurezza.    Si    deve   comunque   tenere   conto
   dell'utilizzabilita'  di  servizi alternativi o forniti da imprese
   concorrenti.  Quando,  per  le  finalita' di cui all'articolo 1 e'
   necessario  assicurare  fasce  orarie  di  erogazione dei servizi,
   questi  ultimi  devono  essere  garantiti  nella  misura di quelli
   normalmente  offerti  e  pertanto  non  rientrano  nella  predetta
   percentuale  del  50  per  cento. Eventuali deroghe da parte della
   Commissione,  per  casi  particolari,  devono essere adeguatamente
   motivate  con  specifico  riguardo  alla  necessita'  di garantire
   livelli  di  funzionamento  e di sicurezza strettamente occorrenti
   all'erogazione  dei  servizi,  in  modo  da  non  compromettere le
   esigenze  fondamentali  di  cui all'articolo 1. I medesimi criteri
   previsti per la individuazione delle prestazioni indispensabili ai
   fini della provvisoria regolamentazione costituiscono parametri di
   riferimento  per  la  valutazione,  da  parte  della  Commissione,
   dell'idoneita'  degli atti negoziali e di autoregolamentazione. Le
   delibere  adottate  dalla  Commissione  ai  sensi  della  presente
   lettera sono immediatamente trasmesse ai Presidenti delle Camere;
b) esprime  il  proprio  giudizio  sulle  questioni  interpretative o
   applicative    dei   contenuti   degli   accordi   o   codici   di
   autoregolamentazione   di   cui  al  comma  2  dell'articolo  2  e
   all'articolo 2-bis per la parte di propria competenza su richiesta
   congiunta  delle  parti  o  di  propria  iniziativa.  Su richiesta
   congiunta  delle  parti  interessate,  la Commissione puo' inoltre
   emanare  un lodo sul merito della controversia. Nel caso in cui il
   servizio   sia  svolto  con  il  concorso  di  una  pluralita'  di
   amministrazioni  ed  imprese  la  Commissione  puo'  convocare  le
   amministrazioni  e  le  imprese  interessate,  incluse  quelle che
   erogano   servizi  strumentali,  accessori  o  collaterali,  e  le
   rispettive   organizzazioni  sindacali,  e  formulare  alle  parti
   interessate  una  proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti
   di cui al comma 2 dell'articolo 2, tenuto conto delle esigenze del
   servizio nella sua globalita';
c) ricevuta  la  comunicazione  di  cui all'articolo 2, comma 1, puo'
   assumere  informazioni o convocare le parti in apposite audizioni,
   per verificare se sono stati esperiti i tentativi di conciliazione
   e   se   vi   sono   le  condizioni  per  una  composizione  della
   controversia,  e  nel  caso  di  conflitti  di particolare rilievo
   nazionale  puo'  invitare,  con  apposita delibera, i soggetti che
   hanno  proclamato  lo sciopero a differire la data dell'astensione
   dal  lavoro  per  il  tempo  necessario  a consentire un ulteriore
   tentativo di mediazione;
d) indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni
   delle  disposizioni  relative  al  preavviso, alla durata massima,
   all'esperimento  delle procedure preventive di raffreddamento e di
   conciliazione,  ai  periodi  di franchigia, agli intervalli minimi
   tra   successive  proclamazioni,  e  ad  ogni  altra  prescrizione
   riguardante  la  fase precedente all'astensione collettiva, e puo'
   invitare,   con   apposita  delibera,  i  soggetti  interessati  a
   riformulare  la  proclamazione  in  conformita'  alla legge e agli
   accordi  o  codici di autoregolamentazione differendo l'astensione
   dal lavoro ad altra data;
e) rileva  l'eventuale  concomitanza  tra interruzioni o riduzioni di
   servizi  pubblici  alternativi, che interessano il medesimo bacino
   di  utenza,  per  effetto  di  astensioni collettive proclamate da
   soggetti  sindacali  diversi  e  puo'  invitare  i soggetti la cui
   proclamazione  sia  stata  comunicata successivamente in ordine di
   tempo a differire l'astensione collettiva ad altra data;
f) segnala  all'autorita'  competente le situazioni nelle quali dallo
   sciopero  o  astensione  collettiva  puo'  derivare un imminente e
   fondato   pericolo   di   pregiudizio  ai  diritti  della  persona
   costituzionalmente  tutelati  di  cui  all'articolo  1, comma 1, e
   formula proposte in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza
   di cui all'articolo 8 per prevenire il predetto pregiudizio;
g) assume   informazioni   dalle   amministrazioni  e  dalle  imprese
   erogatrici  di  servizi  di  cui all'articolo 1, che sono tenute a
   fornirle  nel  termine  loro  indicato, circa l'applicazione delle
   delibere  sulle  sanzioni  ai  sensi  dell'articolo  4,  circa gli
   scioperi  proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni e i
   rinvii   di   scioperi   proclamati;  nei  casi  di  conflitto  di
   particolare  rilievo  nazionale,  puo'  acquisire  dalle  medesime
   amministrazioni  e  imprese,  e  dalle  altre parti interessate, i
   termini  economici  e  normativi  della  controversia e sentire le
   parti  interessate,  per  accertare  le  cause  di  insorgenza dei
   conflitti,  ai  sensi  dell'articolo 2, comma 6, e gli aspetti che
   riguardano  l'interesse degli utenti puo' acquisire dall'INPS, che
   deve  fornirli entro trenta giorni dalla richiesta, dati analitici
   relativamente   alla  devoluzione  dei  contributi  sindacali  per
   effetto dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4;
h) se  rileva  comportamenti  delle  amministrazioni  o  imprese  che
   erogano  i  servizi  di cui, all'articolo 1 in evidente violazione
   della  presente  legge  o  delle  procedure  previste da accordi o
   contratti  collettivi  o  comportamenti  illegittimi  che comunque
   possano  determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in
   corso,  invita,  con  apposita  delibera,  le amministrazioni o le
   imprese  predette a desistere dal comportamento e ad osservare gli
   obblighi   derivanti   dalla   legge  o  da  accordi  o  contratti
   collettivi;
i) valuta, con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 4-quater,
   il  comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienze o
   violazioni degli obblighi che derivano dalla presente legge, degli
   accordi  o  contratti collettivi sulle prestazioni indispensabili,
   delle  procedure  di  raffreddamento e conciliazione e delle altre
   misure  di  contemperamento, o dei codici di autoregolamentazione,
   di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 2-bis, considerate anche le
   cause  di  insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni previste
   dall'articolo  4  e, per quanto disposto dal comma 1 dell'articolo
   4,  prescrive  al  datore  di  lavoro  di  applicare  le  sanzioni
   disciplinari;
l) assicura  forme adeguate e tempestive di pubblicita' delle proprie
   delibere,  con particolare riguardo alle delibere di invito di cui
   alle  lettere  c) d), e) ed h), e puo' richiedere la pubblicazione
   nella  Gazzetta Ufficiale di comunicati contenenti gli accordi o i
   codici di autoregolamentazione di ambito nazionale valutati idonei
   o  le eventuali provvisorie regolamentazioni da essa deliberate in
   mancanza  di  accordi  o  codici  idonei.  Le amministrazioni e le
   imprese  erogatrici  di servizi hanno l'obbligo di rendere note le
   delibere  della  Commissione,  nonche'  gli  accordi  o  contratti
   collettivi  di cui all'articolo 2, comma 2, mediante affissione in
   luogo accessibile a tutti;
m) riferisce  ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o
   di  propria  iniziativa,  sugli  aspetti di propria competenza dei
   conflitti   nazionali   e   locali  relativi  a  servizi  pubblici
   essenziali,  valutando  la  conformita'  della condotta tenuta dai
   soggetti  collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle
   imprese,  alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle
   prestazioni indispensabili;
n) trasmette  gli  atti  e  le  pronunce  di  propria  competenza  ai
   Presidenti   delle  Camere  e  al  Governo,  che  ne  assicura  la
   divulgazione tramite i mezzi di informazione".
 
          Note all'art. 10:
              - Per  il titolo della legge 30 luglio 1998, n. 281, si
          veda nelle note all'art. 3.
              - Per  il testo dell'art. 2 della legge 12 giugno 1990,
          n. 146, si veda nelle note all'art. 1.
              - Per  il testo dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990,
          n. 146, si veda nelle note all'art. 1.
              - Per  il testo dell'art. 4 della legge 12 giugno 1990,
          n. 146, si veda nelle note all'art. 3.