Art. 11

  1.  All'articolo 14 comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le
parole: "puo' indire" sono sostituite dalla seguente: "indice".
 
          Nota all'art. 11:
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 14 della citata
          legge   12 giugno  1990,  n.  146,  come  modificato  dalla
          presente legge:
              "Art.   14. - 1. Nell'ipotesi   di   dissenso   tra  le
          organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori  su  clausole
          specifiche  concernenti  l'individuazione o le modalita' di
          effettuazione  delle  prestazioni  indispensabili di cui al
          comma 2  dell'art. 2, la Commissione di cui all'art. 12, di
          propria   iniziativa   ovvero  su  proposta  di  una  delle
          organizzazioni   sindacali   che  hanno  preso  parte  alle
          trattative,  o  su  richiesta  motivata  dei  prestatori di
          lavoro dipendenti dall'amministrazione o impresa erogatrice
          del  servizio, indi'ce sempre che valuti idonee, ai fini di
          cui  al  comma 2  dell'art.  1,  le clausole o le modalita'
          controverse  oggetto  della consultazione e particolarmente
          rilevante il numero dei lavoratori interessati che ne fanno
          richiesta,  una  consultazione tra i lavoratori interessati
          sulle  clausole  cui si riferisce il dissenso, indicando le
          modalita'  di svolgimento, ferma restando la valutazione di
          cui  all'art.  13, comma 1, lettera a). La consultazione si
          svolge   entro   i  quindici  giorni  successivi  alla  sua
          indizione,   fuori   dell'orario   di  lavoro,  nei  locali
          dell'impresa     o     dell'amministrazione    interessata.
          L'Ispettorato   provinciale   del   lavoro  competente  per
          territorio     sovraintende    allo    svolgimento    della
          consultazione  e  cura  che essa venga svolta con modalita'
          che  assicurino  la  segretezza  del voto e garantiscano la
          possibilita' di prendervi parte a tutti gli aventi diritto.
          La  Commissione formula, per altro, la propria proposta sia
          nell'ipotesi   in   cui   persista,   dopo   l'esito  della
          consultazione,   il   disaccordo   tra   le  organizzazioni
          sindacali,  sia  nel  caso  in  cui  valuti non adeguate le
          misura  individuate  nel contratto od accordo eventualmente
          stipulato dopo la consultazione stessa".