Art. 13

  1.  All'articolo  20,  comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146,
nel  secondo periodo, dopo le parole: "quanto previsto" sono inserite
le seguenti: "dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza,  approvato  con  regio  decreto  18 giugno 1931, n. 773, e
dall'articolo  38  della  legge  8  giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, nonche'".
 
          Note all'art. 13:
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 20 della citata
          legge   12 giugno  1990,  n.  146,  come  modificato  dalla
          presente legge:
              "Art.  20. - 1. Resta  in  ogni  caso  fermo,  per  gli
          aspetti ivi diversamente disciplinati, quanto gia' previsto
          in  materia  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica
          13 febbraio  1964, n. 185, e dalla legge 23 maggio 1980, n.
          242.  Resta  inoltre  fermo quanto previsto dall'art. 2 del
          testo  unico  delle  leggi di pubblica sicurezza, approvato
          con  regio  decreto  18 giugno 1931, n. 773, e dall'art. 38
          della   legge   8 giugno   1990,   n.   142,  e  successive
          modificazioni,  nonche' dalla legge 11 luglio 1978, n. 382,
          e dalla legge 1o aprile 1981, n. 121.
              1-bis. Ai  fini  della  presente  legge  si considerano
          piccoli  imprenditori i soggetti indicati all'art. 2083 del
          codice civile".
              - Si riporta il testo dell'art. 2 del testo unico delle
          leggi  di  pubblica  sicurezza, approvato con regio decreto
          18 giugno 1931, n. 773:
              "Art.  2 (Art. 2 T.U. 1926). - Il prefetto, nel caso di
          urgenza  o  per  grave  necessita' pubblica, ha facolta' di
          adottare  i  provvedimenti  indispensabili  per  la  tutela
          dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
              Contro i provvedimenti del Prefetto che vi ha interesse
          puo' presentare ricorso al Ministro per l'interno".
              - Si riporta il testo dell'art. 38 della legge 8 giugno
          1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali):
              "Art.  38. (Attribuzioni  del  sindaco  nei  servizi di
          competenza  statale). - 1. Il  sindaco, quale ufficiale del
          Governo, sovraintende:
                a) alla  tenuta  dei  registri  di  stato civile e di
          popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in
          materia elettorale, di leva militare e di statistica;
                b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti
          dalle  leggi  e  dai  regolamenti in materia di ordine e di
          sicurezza pubblica, di sanita' e di igiene pubblica;
                c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza
          e  di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla
          legge;
                d) alla  vigilanza  su tutto quanto possa interessare
          la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
              2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con
          atto   motivato   e  nel  rispetto  dei  principi  generali
          dell'ordinamento  giuridico,  provvedimenti  contingibili e
          urgenti in materia di sanita' ed igiene, edilizia e polizia
          locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
          minacciano  l'incolumita'  dei  cittadini; per l'esecuzione
          dei  relativi  ordini  puo'  richiedere  al  prefetto,  ove
          occorra, l'assistenza della forza pubblica.
              2-bis. In  casi  di emergenza, connessi con il traffico
          e/o  con  l'inquinamento  atmosferico  o  acustico,  ovvero
          quando  a causa di circostanze straordinarie si verifichino
          particolari   necessita'   dell'utenza,   il  sindaco  puo'
          modificare   gli  orari  degli  esercizi  commerciali,  dei
          pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa
          con   i   responsabili  territorialmente  competenti  delle
          amministrazioni  interessate,  gli  orari  di  apertura  al
          pubblico  degli uffici pubblici localizzati nel territorio,
          adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
              3. Se  l'ordinanza  adottata  ai  sensi  del comma 2 e'
          rivolta  a  persone  determinate  e  queste non ottemperano
          all'ordine  impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio
          a  spese  degli  interessati, senza pregiudizio dell'azione
          penale per i reati in cui fossero incorsi.
              4. Chi   sostituisce   il  sindaco  esercita  anche  le
          funzioni di cui al presente articolo.
              5. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo,
          il  prefetto  puo'  disporre  ispezioni  per  accertare  il
          regolare  funzionamento  dei  servizi  stessi  nonche'  per
          l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi
          di carattere generale.
              6. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d)
          del  comma 1,  nonche'  dall'art.  10,  il  sindaco, previa
          comunicazione  al prefetto, puo' delegare l'esercizio delle
          funzioni   ivi   indicate   al   presidente  del  consiglio
          circoscrizionale;  ove  non  siano costituiti gli organi di
          decentramento comunale, il sindaco puo' conferire la delega
          ad  un  consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni
          nei quartieri e nelle frazioni.
              7. Ove  il  sindaco  o  chi ne esercita le funzioni non
          adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto
          puo'   nominare  un  commissario  per  l'adempimento  delle
          funzioni stesse.
              8. Alle   spese  per  il  commissario  provvede  l'ente
          interessato.
              9. Ove  il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al
          comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza".