Art. 14

  1.  All'articolo  20  della  legge  12 giugno 1990, n. 146, dopo il
comma 1 e' aggiunto, il seguente:
"1-bis.   Ai   fini  della  presente  legge  si  considerano  piccoli
imprenditori   i  soggetti  indicati  all'articolo  2083  del  codice
civile".
 
          Note all'art. 14:
              - Si riporta il testo dell'art. 2083 del codice civile:
              "Art.   2083 (Piccoli   imprenditori). - Sono   piccoli
          imprenditori   i   coltivatori   diretti   del  fondo,  gli
          artigiani,  i  piccoli commercianti e coloro che esercitano
          un'attivita'  professionale organizzata prevalentemente con
          il lavoro proprio e dei componenti della famiglia".
              - Per il testo dell'art. 20 della legge 12 giugno 1990,
          n. 146, si veda nelle note all'art. 13.