Art. 14 1. All'articolo 20 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1 e' aggiunto, il seguente: "1-bis. Ai fini della presente legge si considerano piccoli imprenditori i soggetti indicati all'articolo 2083 del codice civile".
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 2083 del codice civile: "Art. 2083 (Piccoli imprenditori). - Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attivita' professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia". - Per il testo dell'art. 20 della legge 12 giugno 1990, n. 146, si veda nelle note all'art. 13.