Art. 16

  1.  Le sanzioni previste dagli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno
1990, n. 146, non si applicano alle violazioni commesse anteriormente
al 31 dicembre 1999,
  2. Le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999, per le
violazioni di cui al comma 1 sono estinte.
  3.  I  giudizi  di  opposizione  agli  atti  con i quali sono state
comminate  sanzioni  per  le  violazioni  di cui al comma 1, commesse
anteriormente  al  31  dicembre  1999  pendenti, in qualsiasi stato e
grado, sono automaticamente estinti con compensazione delle spese.
  4.  In nessun caso si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per
il pagamento delle sanzioni.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 11 aprile 2000

                               CIAMPI
                              D'Alema,  Presidente  del Consiglio dei
                              Ministri
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della
                              previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Diliberto