Art. 2

  1.  Dopo  l'articolo  2  della  legge  12  giugno  1990, n. 146, e'
inserito il seguente:
"Art.  2-bis.  - 1. L'astensione collettiva dalle prestazioni, a fini
di  protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori
autonomi,  professionisti  o  piccoli  imprenditori, che incida sulla
funzionalita'   dei  servizi  pubblici  di  cui  all'articolo  1,  e'
esercitata  nel  rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione
delle  prestazioni indispensabili di cui al medesimo articolo. A tale
fine  la  Commissione  di  garanzia  di  cui all'articolo 12 promuove
l'adozione,   da  parte  delle  associazioni  o  degli  organismi  di
rappresentanza    delle   categorie   interessate,   di   codici   di
autoregolamentazione   che   realizzino,   in   caso   di  astensione
collettiva,   il   contemperamento   con   i  diritti  della  persona
costituzionalmente  tutelati  di  cui  all'articolo 1. Se tali codici
mancano o non sono valutati idonei a garantire le finalita' di cui al
comma 2 dell'articolo 1, la Commissione di garanzia, sentite le parti
interessate  nelle  forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera
a),   delibera   la   provvisoria   regolamentazione.   I  codici  di
autoregolamentazione  devono  in  ogni  caso  prevedere un termine di
preavviso non inferiore a quello indicato al comma 5 dell'articolo 2,
l'indicazione   della  durata  e  delle  motivazioni  dell'astensione
collettiva,  ed  assicurare  in  ogni  caso un livello di prestazioni
compatibile  con  le  finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1. In
caso di violazione dei codici di autoregolamentazione, fermo restando
quanto  previsto  dal  comma  3  dell'articolo  2,  la Commissione di
garanzia   valuta  i  comportamenti  e  adotta  le  sanzioni  di  cui
all'articolo 4".
  2.  Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  qualora  i codici di autoregolamentazione di cui all'articolo
2-bis  della legge 12 giugno 1990, n. 146, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, non siano ancora stati adottati, la Commissione di
garanzia,   sentite   le   parti  interessate  nelle  forme  previste
dall'articolo  13,  comma  1, lettera a), della predetta legge n. 146
del  1990,  come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della presente
legge, delibera la provvisoria regolamentazione.