Art. 3

  1.  All'articolo 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le
parole: ", primo periodo," sono soppresse.
  2.  All'articolo 4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le
parole  da:  ",  per  la durata dell'azione stessa" fino a: "pubblici
dipendenti"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "i permessi sindacali
retribuiti  ovvero  i  contributi sindacali comunque trattenuti dalla
retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione stessa e
comunque  per un ammontare economico complessivo non inferiore a lire
5.000.000  e  non  superiore  a  lire  50.000.000  tenuto conto della
consistenza  associativa,  della  gravita'  della  violazione e della
eventuale  recidiva,  nonche'  della  gravita'  degli  effetti  dello
sciopero  sul servizio pubblico. Le medesime organizzazioni sindacali
possono   altresi'   essere   escluse  dalle  trattative  alle  quali
partecipino   per  un  periodo  di  due  mesi  dalla  cessazione  del
comportamento".
  3. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il comma 3 e'
abrogato.
  4. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il comma 4 e'
sostituito dal seguente:
"4.  I  dirigenti  responsabili  delle  amministrazioni pubbliche e i
legali  rappresentanti  delle  imprese  e  degli  enti  che erogano i
servizi pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, che non osservino le
disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 o gli obblighi loro
derivanti  dagli  accordi  o  contratti collettivi di cui allo stesso
articolo   2,   comma   2,  o  dalla  regolazione  provvisoria  della
Commissione   di   garanzia,   o   che   non  prestino  correttamente
l'informazione  agli  utenti  di  cui  all'articolo  2, comma 6, sono
soggetti  alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a
lire  50.000.000,  tenuto  conto  della  gravita'  della  violazione,
dell'eventuale  recidiva,  dell'incidenza  di  essa sull'insorgenza o
sull'aggravamento   di  conflitti  e  del  pregiudizio  eventualmente
arrecato  agli  utenti.  Alla  medesima  sanzione  sono  soggetti  le
associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi,
professionisti  o  piccoli  imprenditori,  in  solido  con  i singoli
lavoratori  autonomi,  professionisti  o  piccoli  imprenditori,  che
aderendo  alla  protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso
di  violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo
2-bis,  o della regolazione provvisoria della Commissione di garanzia
e in ogni altro caso di violazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi
precedenti,  la  sanzione  viene  applicata con ordinanza-ingiunzione
della   direzione  provinciale  del  lavoro-sezione  ispettorato  del
lavoro".
  5. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma
4, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, sono inseriti i
seguenti:
"4-bis.  Qualora  le  sanzioni  previste ai commi 2 e 4 non risultino
applicabili,  perche'  le organizzazioni sindacali che hanno promosso
lo  sciopero  o vi hanno aderito non fruiscono dei benefici di ordine
patrimoniale  di cui al comma 2 o non partecipano alle trattative, la
Commissione  di  garanzia  delibera  in  via sostitutiva una sanzione
amministrativa   pecuniaria   a   carico  di  coloro  che  rispondono
legalmente  per l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto
della  consistenza  associativa,  della  gravita'  della violazione e
della  eventuale recidiva, nonche' della gravita' degli effetti dello
sciopero  sul servizio pubblico, da un minimo di lire 5.000.000 ad un
massimo   di   lire  50.000.000.  La  sanzione  viene  applicata  con
ordinanza-ingiunzione  della direzione provinciale del lavoro-sezione
ispettorato del lavoro.
4-ter.  Le  sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate nel
massimo  se  l'astensione  collettiva  viene effettuata nonostante la
delibera  di  invito  della  Commissione di garanzia emanata ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h).
4-quater.  Su  richiesta  delle parti interessate, delle associazioni
degli  utenti rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998, n.
281, delle autorita' nazionali o locali che vi abbiano interesse o di
propria  iniziativa,  la Commissione di garanzia apre il procedimento
di  valutazione  del comportamento delle organizzazioni sindacali che
proclamano  lo  sciopero  o  vi aderiscono, o delle amministrazioni e
delle  imprese" interessate, ovvero delle associazioni o organismi di
rappresentanza  dei  lavoratori  autonomi,  professionisti  o piccoli
imprenditori,  nei casi di astensione collettiva di cui agli articoli
2  e  2-bis. L'apertura del procedimento viene notificata alle parti,
che hanno trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere di
essere  sentite.  Decorso  tale termine e comunque non oltre sessanta
giorni  dall'apertura  del  procedimento,  la  Commissione formula la
propria  valutazione  e,  se  valuta  negativamente il comportamento,
tenuto  conto anche delle cause di insorgenza del conflitto, delibera
le  sanzioni  ai  sensi  del  presente articolo, indicando il termine
entro  il  quale  la delibera deve essere eseguita con avvertenza che
dell'avvenuta   esecuzione   deve   essere  data  comunicazione  alla
Commissione  di  garanzia  nei  trenta  giorni  successivi,  cura  la
notifica  della delibera alle parti interessate e, ove necessario, la
trasmette  alla  direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato
del lavoro competente.
4-quinquies.  L'INPS  trasmette  trimestralmente  alla Commissione di
garanzia   i   dati  conoscitivi  sulla  devoluzione  dei  contributi
sindacali per gli effetti di cui al comma 2.
4-sexies. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed
i  legali  rappresentanti  degli enti e delle imprese che nel termine
indicato   per  l'esecuzione  della  delibera  della  Commissione  di
garanzia  non  applichino  le  sanzioni  di cui al presente articolo,
ovvero   Che   non   forniscano   nei  successivi  trenta  giorni  le
informazioni  di  cui  all'articolo  2, comma 6, sono soggetti ad una
sanzione  amministrativa  pecuniaria da lire 400.000 a lire 1.000.000
per ogni giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione amministrativa
pecuniaria  viene  deliberata  dalla  Commissione  di garanzia tenuto
conto  della gravita' della violazione e della eventuale recidiva, ed
applicata  con  ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del
lavoro-sezione ispettorato del lavoro, competente per territorio".
 
          Note all'art. 3:
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 4 della citata
          legge  12  giugno  1990,  n.  146,  come  modificato  dalla
          presente legge:
              "Art.  4. - 1. I lavoratori che si astengono dal lavoro
          in  violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 dell'art.
          2  o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di
          cui  al  comma  2  del  medesimo  articolo, non prestino la
          propria   consueta  attivita',  sono  soggetti  a  sanzioni
          disciplinari  proporzionate  alla gravita' dell'infrazione,
          con  esclusione  delle  misure  estintive del rapporto o di
          quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In
          caso  di  sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il
          relativo   importo   e'   versato   dal  datore  di  lavoro
          all'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, gestione
          dell'assicurazione   obbligatoria   per  la  disoccupazione
          involontaria.
              2. Nei  confronti  delle  organizzazioni dei lavoratori
          che  proclamano  uno  sciopero,  o  ad  esso  aderiscono in
          violazione  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  2, sono
          sospesi,   i   permessi   sindacali   retribuiti  ovvero  i
          contributi     sindacali    comunque    trattenuti    dalla
          retribuzione,    ovvero    entrambi,    per    la    durata
          dell'astensione   stessa   e   comunque  per  un  ammontare
          economico  complessivo  non  inferiore a L. 5.000.000 e non
          superiore  a  L. 50.000.000  tenuto conto della consistenza
          associativa,   della  gravita'  della  violazione  e  della
          eventuale  recidiva,  nonche'  della gravita' degli effetti
          dello   sciopero   sul   servizio   pubblico.  Le  medesime
          organizzazioni  sindacali  possono  altresi' essere escluse
          dalle  trattative  alle quali partecipino per un periodo di
          due  mesi  dalla cessazione del comportamento. I contributi
          sindacali   trattenuti  sulla  retribuzione  sono  devoluti
          all'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, gestione
          dell'assicurazione   obbligatoria   per  la  disoccupazione
          involontaria.
              3. (Abrogato).
              4. I   dirigenti   responsabili  delle  amministrazioni
          pubbliche  e  i legali rappresentanti delle imprese e degli
          enti  che  erogano  i  servizi  pubblici di cui all'art. 1,
          comma  1,  che  non  osservino le disposizioni previste dal
          comma  2  dell'art.  2  o gli obblighi loro derivanti dagli
          accordi  o  contratti collettivi di cui allo stesso art. 2,
          comma  2, o dalla regolazione provvisoria della commissione
          di garanzia, o che no prestino correttamente l'informazione
          agli  utenti di cui all'art. 2, comma 6, sono soggetti alla
          sanzione   amministrativa   pecuniaria  da  L. 5.000.000  a
          L. 50.000.000,    tenuto   conto   della   gravita'   della
          violazione, dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa
          sull'insorgenza  o  sull'aggravamento  di  conflitti  e del
          pregiudizio   eventualmente   arrecato  agli  utenti.  Alla
          medesima  sanzione  sono  soggetti  le  associazioni  e gli
          organismi    rappresentativi   dei   lavoratori   autonomi,
          professionisti  o  piccoli  imprenditori,  in  solido con i
          singoli   lavoratori  autonomi,  professionisti  o  piccoli
          imprenditori,  che aderendo alla protesta si siano astenuti
          dalle  prestazioni,  in  caso  di  violazione dei codici di
          autoregolamentazione   di   cui  all'art.  2-bis,  o  della
          regolazione  provvisoria della commissione di garanzia e in
          ogni  altro  caso  di  violazione dell'art. 2, comma 3. Nei
          casi   precedenti,   la   sanzione   viene   applicata  con
          ordinanza-ingiunzione   della   direzione  provinciale  del
          lavoro sezione - ispettorato del lavoro.
              4-bis. Qualora  le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non
          risultino  applicabili, perche' le organizzazioni sindacali
          che  hanno  promosso  lo  sciopero  o  vi hanno aderito non
          fruiscono  dei  benefici  di  ordine patrimoniale di cui al
          comma  2  o non partecipano alle trattative, la Commissione
          di  garanzia  delibera  in  via  sostitutiva  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono
          legalmente  per  l'organizzazione  sindacale  responsabile,
          tenuto  conto della consistenza associativa, della gravita'
          della  violazione e della eventuale recidiva, nonche' della
          gravita'   degli   effetti   dello  sciopero  sul  servizio
          pubblico,  da  un  minimo  di L. 5.000.000 ad un massimo di
          L. 50.000.000.    La    sanzione    viene   applicata   con
          ordinanza-ingiunzione   della   direzione  provinciale  del
          lavoro - sezione ispettorato del lavoro.
              4-ter. Le  sanzioni  di  cui  la presente articolo sono
          raddoppiate  nel  massimo  se l'astensione collettiva viene
          effettuata   nonostante   la   delibera   di  invito  della
          Commissione  di garanzia emanata ai sensi dell'articolo 13,
          comma 1, lettere c), d), e) ed h).
              4-quater. Su  richiesta  delle parti interessate, delle
          associazioni  degli  utenti  rappresentative ai sensi della
          legge  30  luglio 1998, n. 281, delle autorita' nazionali o
          locali  che  via abbiano interesse o di propria iniziativa,
          la   Commissione   di  garanzia  apre  il  procedimento  di
          valutazione    del   comportamento   delle   organizzazioni
          sindacali  che  proclamano  lo  sciopero o vi aderiscono, o
          delle  amministrazioni  e delle imprese interessate, ovvero
          delle   associazioni  o  organismi  di  rappresentanza  dei
          lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori,
          nei  casi di astensione collettiva di cui agli articoli 2 e
          2-bis.  L'apertura  del  procedimento viene notificata alle
          parti,  che hanno trenta giorni per presentare osservazioni
          e  per  chiedere  di essere sentite. Decorso tale termine e
          comunque   non  oltre  sessanta  giorni  dall'apertura  del
          procedimento, la Commissione formula la propria valutazione
          e,  se  valuta negativamente il comportamento, tenuto conto
          anche  delle cause di insorgenza del conflitto, delibera le
          sanzioni  ai  sensi  del  presente  articolo,  indicando il
          termine entro il quale la delibera deve essere eseguita con
          avvertenza  che  dell'avvenuta  esecuzione deve essere data
          comunicazione  alla  Commissione  di  garanzia  nei  trenta
          giorni  successivi,  cura  la  notifica della delibera alle
          parti  interessate  e,  ove  necessario,  la trasmette alla
          direzione  provinciale  del  lavoro-sezione ispettorato del
          lavoro competente.
              4-quinquies. L'I.N.P.S.  trasmette trimestralmente alla
          Commissione   di   garanzia   i   dati   conoscitivi  sulla
          devoluzione dei contributi sindacali per gli effetti di cui
          al comma 2.
              4-sexies. I      dirigenti      responsabili      delle
          amministrazioni  pubbliche ed i legali rappresentanti degli
          enti   e   delle  imprese  che  nel  termine  indicato  per
          l'esecuzione  della  delibera della Commissione di garanzia
          non  applichino  le  sanzioni  di cui al presente articolo,
          ovvero  che  non forniscano nei successivi trenta giorni le
          informazioni  di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti
          ad  una  sanzione amministrativa pecuniaria da L. 400.000 a
          L. 1.000.000  per ogni giorno di ritardo ingiustificato. La
          sanzione  amministrativa  pecuniaria viene deliberata della
          Commissione  di  garanzia tenuto conto della gravita' della
          violazione  e  della  eventuale  recidiva, ed applicata con
          ordinanza-ingiunzione   della   direzione  provinciale  del
          lavoro-sezione   ispettorato  del  lavoro,  competente  per
          territorio".
              - La  legge  30  luglio 1998, n. 281, reca: "Disciplina
          dei diritti dei consumatori e degli utenti".