Art. 4

  1. - I commi sesto e settimo dell'articolo 28 della legge 20 maggio
1970,  n.  300,  introdotti  dall'articolo 6, comma 1, della legge 12
giugno 1990, n. 146, sono abrogati.
 
          Note all'art. 4:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  28  della legge 20
          maggio  1970,  n.  300 (Norme sulla tutela della liberta' e
          dignita'   dei   lavoratori,  della  liberta'  sindacale  e
          dell'attivita'  sindacale  nei luoghi di lavoro e norme sul
          collocamento)  gia'  modificato dell'art. 6, comma 1, della
          legge  12  giugno  1990, n. 146 ed ulteriormente modificato
          dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  28 (Repressione della condotta antisindacale). -
          Qualora  il  datore di lavoro ponga in essere comportamenti
          diretti ad impedire o limitare l'esercizio della liberta' e
          della  attivita' sindacale nonche' del diritto di sciopero,
          su   ricorso  degli  organismi  locali  delle  associazioni
          sindacali  nazionali  che via abbiano interesse, il pretore
          del   luogo   ove  e'  posto  in  essere  il  comportamento
          denunziato,  nei  due giorni successivi, convocate le parti
          ed   assunte   sommarie   informazioni,   qualora   ritenga
          sussistente  la violazione di cui al presente comma, ordina
          al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente
          esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la
          rimozione degli effetti.
              L'efficacia  esecutiva  del  decreto  non  puo'  essere
          revocata  fino alla sentenza con cui il pretore in funzione
          di  giudice  del  lavoro definisce il giudizio instaurato a
          norma del comma successivo.
              Contro  il  decreto che decide sul ricorso, e' ammessa,
          entro  quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle
          parti opposizione davanti al pretore in funzione di giudice
          del   lavoro   che   decide   con  sentenza  immediatamente
          esecutiva.  Si osservano le disposizioni degli articoli 413
          e seguenti del codice di procedura civile.
              Il  datore  di  lavoro che non ottempera al decreto, di
          cui  al  primo  comma,  o  alla  sentenza  pronunciata  nel
          giudizio  di  opposizione  e' punito ai sensi dell'art. 650
          del codice penale.
              L'autorita'  giudiziaria  ordina la pubblicazione della
          sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36
          del codice penale.
              Se  il  comportamento di cui al primo comma e' posto in
          essere  da  una  amministrazione statale o da un altro ente
          pubblico  non  economico,  l'azione e' proposta con ricorso
          davanti al pretore competente per territorio.
              Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche
          di  situazioni  soggettive inerenti al rapporto di impiego,
          le  organizzazioni  sindacali  di  cui  al primo comma, ove
          intendano  ottenere  anche  la  rimozione dei provvedimenti
          lesivi  della  predette  situazioni,  propongono il ricorso
          davanti  al  tribunale  amministrativo regionale competente
          per  territorio,  che  provvede  in  via  di urgenza con le
          modalita'  di  cui  al  primo  comma. Contro il decreto che
          decide  sul ricorso e' ammessa, entro quindici giorni dalla
          comunicazione  del  decreto alle parti, opposizione davanti
          allo    stesso   tribunale,   che   decide   con   sentenza
          immediatamente esecutiva.
              (Abrogato).
              (Abrogato).