Art. 5

  1.  All'articolo 7, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le
parole:  "di  cui  alla  legge  29 marzo 1983, n. 93" sono sostituite
dalle  seguenti:  "di  cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni".
 
          Nota all'art. 5:
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 7 della citata
          legge  12  giugno  1990,  n.  146,  come  modificato  dalla
          presente legge:
              "Art.  7.  -  1. La disciplina di cui all'art. 28 della
          legge  20  maggio  1970, n. 300 si applica anche in caso di
          violazione  di clausole concernenti i diritti e l'attivita'
          del  sindacato  contenute  negli  accordi di cui al decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
          modificazioni,  e  nei  contratti collettivi di lavoro, che
          disciplinano  il rapporto di lavoro nei servizi di cui alla
          presente legge".