Art. 6 1. Dopo l'articolo 7 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e' inserito il seguente: "Art. 7-bis - 1. Le associazioni degli utenti riconosciute ai fini della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio ai sensi dell'articolo 3 della citata legge, in deroga alla procedura di conciliazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, anche al solo fine di ottenere la pubblicazione, a spese del responsabile, della sentenza che accerta la violazione dei diritti degli utenti, limitatamente ai casi seguenti: a) nei confronti delle organizzazioni sindacali responsabili, quando lo sciopero sia stato revocato dopo la comunicazione all'utenza al di fuori dei casi di cui all'articolo 2, comma 6, e quando venga effettuato nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia di differirlo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h), e da cio' consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire con certezza dei servizi pubblici; b) nei confronti delle amministrazioni, degli enti o delle imprese che erogano i servizi di cui all'articolo 1, qualora non vengano fornite adeguate informazioni agli utenti ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e da cio' consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire dei servizi pubblici secondo standard di qualita' e di efficienza".
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge 30 luglio 1998, n. 281: "Art. 3. (Legittimazione ad agire). - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 5 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente: a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti; b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicita' del provvedimento puo' contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate. 2. Le associazioni di cui al comma 1 possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio a norma dell'art. 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. La procedura e', in ogni caso, definita entro sessanta giorni. 3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto delle parti e dal rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e' depositato per l'omologazione nella cancelleria della pretura del luogo nel quale si svolto il procedimento di conciliazione. 4. Il pretore, accertata la regolarita' formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo. 5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti. 6. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedure civile. 7. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla contingenza, sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni". - Per il testo dell'art. 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 146, si veda nelle note all'art. 1. - Per il testo dell'art. 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, si veda nelle note all'art. 1.