Art. 6

  1.  Dopo  l'articolo  7  della  legge  12  giugno  1990, n. 146, e'
inserito il seguente:
"Art.  7-bis  -  1. Le associazioni degli utenti riconosciute ai fini
della  legge  30  luglio  1998,  n. 281, sono legittimate ad agire in
giudizio  ai sensi dell'articolo 3 della citata legge, in deroga alla
procedura  di  conciliazione di cui al comma 3 dello stesso articolo,
anche  al  solo  fine  di  ottenere  la  pubblicazione,  a  spese del
responsabile,  della  sentenza  che accerta la violazione dei diritti
degli utenti, limitatamente ai casi seguenti:
a) nei  confronti delle organizzazioni sindacali responsabili, quando
   lo sciopero sia stato revocato dopo la comunicazione all'utenza al
   di  fuori  dei casi di cui all'articolo 2, comma 6, e quando venga
   effettuato  nonostante  la delibera di invito della Commissione di
   garanzia di differirlo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere
   c),  d),  e)  ed  h), e da cio' consegua un pregiudizio al diritto
   degli utenti di usufruire con certezza dei servizi pubblici;
b) nei  confronti  delle  amministrazioni, degli enti o delle imprese
   che  erogano  i servizi di cui all'articolo 1, qualora non vengano
   fornite  adeguate  informazioni agli utenti ai sensi dell'articolo
   2,  comma  6,  e  da cio' consegua un pregiudizio al diritto degli
   utenti  di  usufruire  dei  servizi  pubblici  secondo standard di
   qualita' e di efficienza".
 
          Note all'art. 6:
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge 30
          luglio 1998, n. 281:
              "Art.   3.   (Legittimazione   ad   agire).   -  1.  Le
          associazioni   dei  consumatori  e  degli  utenti  inserite
          nell'elenco  di  cui all'art. 5 sono legittimate ad agire a
          tutela  degli  interessi collettivi, richiedendo al giudice
          competente:
                a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli
          interessi dei consumatori e degli utenti;
                b) di  adottare  le  misure  idonee  a  correggere  o
          eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
                c) di  ordinare la pubblicazione del provvedimento su
          uno  o piu' quotidiani a diffusione nazionale oppure locale
          nei  casi  in  cui  la  pubblicita'  del provvedimento puo'
          contribuire  a  correggere  o  eliminare  gli effetti delle
          violazioni accertate.
              2. Le  associazioni di cui al comma 1 possono attivare,
          prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione
          dinanzi  alla camera di commercio, industria, artigianato e
          agricoltura  competente per territorio a norma dell'art. 2,
          comma  4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
          La  procedura  e',  in  ogni  caso, definita entro sessanta
          giorni.
              3. Il  processo  verbale di conciliazione, sottoscritto
          delle parti e dal rappresentante della camera di commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura,  e' depositato per
          l'omologazione  nella  cancelleria  della pretura del luogo
          nel quale si svolto il procedimento di conciliazione.
              4. Il  pretore,  accertata  la  regolarita' formale del
          processo  verbale,  lo  dichiara  esecutivo con decreto. Il
          verbale   di  conciliazione  omologato  costituisce  titolo
          esecutivo.
              5. In  ogni caso l'azione di cui al comma 1 puo' essere
          proposta  solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla
          data  in  cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto
          da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata
          con  avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento
          lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.
              6. Nei  casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza,
          l'azione  inibitoria  si  svolge  a  norma  degli  articoli
          669-bis e seguenti del codice di procedure civile.
              7. Fatte  salve  le  norme  sulla  litispendenza, sulla
          contingenza,   sulla   connessione  e  sulla  riunione  dei
          procedimenti,  le  disposizioni di cui al presente articolo
          non   precludono  il  diritto  ad  azioni  individuali  dei
          consumatori    che   siano   danneggiati   dalle   medesime
          violazioni".
              - Per  il  testo  dell'art.  2, comma 6, della legge 12
          giugno 1990, n. 146, si veda nelle note all'art. 1.
              - Per il testo dell'art. 1, della legge 12 giugno 1990,
          n. 146, si veda nelle note all'art. 1.