Art. 7

  1.  L'articolo  8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e' sostituito
dal seguente:
"Art.  8.  - 1. Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio
grave   e  imminente  ai  diritti  della  persona  costituzionalmente
tutelati  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  che  potrebbe  essere
cagionato dall'interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei
servizi  pubblici  di  cui  all'articolo 1, conseguente all'esercizio
dello  sciopero  o  a  forme  di  astensione collettiva di lavoratori
autonomi,  professionisti  o  piccoli  imprenditori,  su segnalazione
della  Commissione  di  garanzia  ovvero,  nei  casi  di necessita' e
urgenza, di propria iniziativa, informando previamente la Commissione
di  garanzia,  il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro
da   lui   delegato,   se  il  conflitto  ha  rilevanza  nazionale  o
interregionale,   ovvero,   negli   altri  casi,  il  prefetto  o  il
corrispondente  organo  nelle regioni a statuto speciale, informati i
presidenti  delle  regioni  o  delle province autonome di Trento e di
Bolzano,   invitano  le  parti  a  desistere  dai  comportamenti  che
determinano  la  situazione  di pericolo, esperiscono un tentativo di
conciliazione,  da  esaurire  nel piu' breve tempo possibile, e se il
tentativo  non  riesce, adottano con ordinanza le misure necessarie a
prevenire  il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente
tutelati di cui all'articolo 1, comma 1.
2.   L'ordinanza   puo'   disporre  il  differimento  dell'astensione
collettiva ad altra data, anche unificando astensioni collettive gia'
proclamate,   la   riduzione  della  sua  durata  ovvero  prescrivere
l'osservanza da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che
vi  aderiscono  e  delle  amministrazioni  o  imprese  che erogano il
servizio, di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del
servizio  pubblico  compatibili con la salvaguardia dei diritti della
persona  costituzionalmente  tutelati di cui all'articolo 1, comma 1.
Qualora   la  Commissione  di  garanzia,  nella  sua  segnalazione  o
successivamente,  abbia  formulato una proposta in ordine alle misure
da  adottare  con  l'ordinanza  al  fine di evitare il pregiudizio ai
predetti  diritti, l'autorita' competente ne tiene conto. L'ordinanza
e'   adottata   non   meno   di  quarantotto  ore  prima  dell'inizio
dell'astensione   collettiva,  salvo  che  sia  ancora  in  corso  il
tentativo,  di  conciliazione  o  vi siano ragioni di urgenza, e deve
specificare  il  periodo  di  tempo  durante il quale i provvedimenti
dovranno essere osservati dalle parti.
3.  L'ordinanza  viene  portata a conoscenza dei destinatari mediante
comunicazione  da effettuare, a cura dell'autorita' che l'ha emanata,
ai  soggetti  che  promuovono  l'azione,  alle amministrazioni o alle
imprese  erogatrici  del  servizio  ed  alle  persone  fisiche  i cui
nominativi   siano   eventualmente  indicati  nella  stessa,  nonche'
mediante  affissione  nei  luoghi  di  lavoro,  da  compiere  a  cura
dell'amministrazione  o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene
altresi'  data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli
organi   di   stampa,  nazionali  o  locali,  o  mediante  diffusione
attraverso la radio e la televisione.
4.  Dei  provvedimenti  adottati  ai  sensi del presente articolo, il
Presidente del Consiglio dei ministri da' comunicazione alle Camere".
 
          Nota all'art. 7:
              - Per  il testo dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990,
          n. 146, si veda nelle note all'art. 1.