Art. 8 1. All'articolo 9, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "dei prestatori di lavoro subordinato o autonomo" sono sostituite dalle seguenti: "dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori". 2. All'articolo 9, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza di cui all'articolo 8 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica dell'organizzazione, associazione o organismo rappresentativo e della gravita' delle conseguenze dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorita' che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro".
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo vigente dell'art. 9 della citata legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificato dalla presente legge: "Art. 9. - 1. L'inosservanza da parte dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'art. 8 e' assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla gravita' dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente, da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza di cui all'art. 8 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 5.000.000 a L. 50.000.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica dell'organizzazione, associazione o organismo rappresentativo e della gravita' delle conseguenze dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorita' che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro. 2. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'art. 8 i preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni, degli enti o delle imprese erogatrici di servizi sono soggetti alla sanzione amministrativa della sospensione dell'incarico, ai sensi dell'art. 20, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (4), per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno. 3. Le somme percepite i sensi del comma 1 sono devolute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria. 4. Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa autorita' che ha emanato l'ordinanza. Avverso il decreto e' proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689".