Art. 8

  1.  All'articolo 9, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le
parole:  "dei  prestatori  di  lavoro  subordinato  o  autonomo" sono
sostituite   dalle  seguenti:  "dei  singoli  prestatori  di  lavoro,
professionisti o piccoli imprenditori".
  2.  All'articolo 9, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le
parole:  "da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 400.000"
sono  sostituite  dalle seguenti: "da un minimo di lire 500.000 ad un
massimo  di  lire  1.000.000.  Le  organizzazioni  dei lavoratori, le
associazioni   e  gli  organismi  di  rappresentanza  dei  lavoratori
autonomi,  professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano
all'ordinanza  di  cui  all'articolo  8  sono  puniti con la sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  lire  5.000.000 a lire 50.000.000 per
ogni  giorno  di  mancata  ottemperanza,  a seconda della consistenza
economica     dell'organizzazione,     associazione    o    organismo
rappresentativo  e  della gravita' delle conseguenze dell'infrazione.
Le  sanzioni  sono irrogate con decreto della stessa autorita' che ha
emanato  l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione della
direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro".
 
          Nota all'art. 8:
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 9 della citata
          legge   12 giugno  1990,  n.  146,  come  modificato  dalla
          presente legge:
              "Art.   9. - 1. L'inosservanza  da  parte  dei  singoli
          prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori
          delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'art.
          8  e'  assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria
          per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con
          riguardo  alla  gravita' dell'infrazione ed alle condizioni
          economiche  dell'agente,  da  un minimo di L. 500.000 ad un
          massimo  di L. 1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori,
          le  associazioni  e  gli  organismi  di  rappresentanza dei
          lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori,
          che  non  ottemperano  all'ordinanza di cui all'art. 8 sono
          puniti   con   la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          L. 5.000.000  a  L. 50.000.000  per  ogni giorno di mancata
          ottemperanza,   a   seconda   della  consistenza  economica
          dell'organizzazione,      associazione      o     organismo
          rappresentativo   e   della   gravita'   delle  conseguenze
          dell'infrazione.  Le  sanzioni  sono  irrogate  con decreto
          della  stessa  autorita'  che ha emanato l'ordinanza e sono
          applicate   con   ordinanza-ingiunzione   della   direzione
          provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.
              2. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute
          nell'ordinanza  di  cui  all'art.  8  i preposti al settore
          nell'ambito  delle  amministrazioni,  degli  enti  o  delle
          imprese  erogatrici  di servizi sono soggetti alla sanzione
          amministrativa  della  sospensione  dell'incarico, ai sensi
          dell'art. 20, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n.
          689 (4), per un periodo non inferiore a trenta giorni e non
          superiore a un anno.
              3. Le somme percepite i sensi del comma 1 sono devolute
          all'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, gestione
          dell'assicurazione   obbligatoria   per  la  disoccupazione
          involontaria.
              4. Le  sanzioni  sono irrogate con decreto dalla stessa
          autorita' che ha emanato l'ordinanza. Avverso il decreto e'
          proponibile  impugnazione  ai  sensi  degli  articoli 22  e
          seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689".