Art. 9

  1.  All'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, i
periodi secondo e terzo, introdotti dall'articolo 17, comma 13, della
legge  15  maggio  1997,  n.  127,  sono sostituiti dai seguenti: "La
Commissione si avvale di personale, anche con qualifica dirigenziale,
delle  amministrazioni  pubbliche  in  posizione  di  comando o fuori
ruolo,  adottando  a  tale  fine  i  relativi  provvedimenti.  Per  i
dipendenti  pubblici  si  applica la disposizione di cui all'articolo
17,  comma  14,  della  legge  15 maggio 1997, n. 127. La Commissione
individua,  con  propria deliberazione, i contingenti di personale di
cui  avvalersi  nel  limite massimo di trenta unita'. Il personale in
servizio  presso la Commissione in posizione di comando o fuori ruolo
conserva  lo  stato giuridico e il trattamento economico fondamentale
delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime. Allo
stesso  personale spettano un'indennita' nella misura prevista per il
personale  dei  ruoli  della  Presidenza  del Consiglio dei ministri,
nonche'  gli  altri  trattamenti  economici  accessori  previsti  dai
contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro. I trattamenti accessori
gravano sul fondo di cui al comma 5".
  2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente  articolo, pari a lire 108 milioni per il 2000 ed a lire 423
milioni  annue  a  decorrere dal 2001, si provvede mediante riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2000-2002,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dei
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
2000,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero medesimo.
  3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Note all'art. 9:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 12 della citata legge
          12 giugno  1990,  n.  146,  come  modificato dalla presente
          legge:
              "Art. 12. - 1. E' istituita una Commissione di garanzia
          dell'attuazione   della   legge,   al   fine   di  valutare
          l'idoneita'   delle   misure   volte   ad   assicurare   il
          contemperamento  dell'esercizio del diritto di sciopero con
          il  godimento  dei diritti della persona costituzionalmente
          tutelati, di cui al comma 1 dell'art. 1.
              2. La  Commissione  e' composta da nove membri, scelti,
          su  designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e
          del  Senato  della  Repubblica,  tra  esperti in materia di
          diritto   costituzionale,   di  diritto  del  lavoro  e  di
          relazioni   industriali,   e   nominati   con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica;  essa  puo'  avvalersi della
          consulenza   di   esperti  di  organizzazione  dei  servizi
          pubblici  essenziali  interessati dal conflitto, nonche' di
          esperti  che si siano particolarmente distinti nella tutela
          degli  utenti. La Commissione si avvale di personale, anche
          con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche
          in  posizione  di  comando  o fuori ruolo, adottando a tale
          fine i relativi provvedimenti. Per i dipendenti pubblici si
          applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della
          legge 15 maggio 1997, n. 127. La Commissione individua, con
          propria  deliberazione,  i  contingenti di personale di cui
          avvalersi nel limite massimo di trenta unita'. Il personale
          in servizio presso la Commissione in posizione di comando o
          fuori  ruolo  conserva  lo stato giuridico e il trattamento
          economico    fondamentale    delle    amministrazioni    di
          provenienza,   a  carico  di  queste  ultime.  Allo  stesso
          personale  spettano un'indennita' nella misura prevista per
          il  personale  dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri, nonche' gli altri trattamenti economici accessori
          previsti  dai  contrasti  collettivi nazionali di lavoro. I
          trattamenti  accessori gravano sul fondo di cui al comma 5.
          Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le
          persone  che  rivestano  altre  cariche pubbliche elettive,
          ovvero  cariche  in  partiti  politici,  in  organizzazioni
          sindacali  o  in  associazioni di datori di lavoro, nonche'
          coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero
          con  amministrazioni  od  imprese  di erogazione di servizi
          pubblici  rapporti  continuativi  di  collaborazione  o  di
          consulenza.
              3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente; e'
          nominata  per  un  triennio  e i suoi membri possono essere
          confermati una sola volta.
              4. La  Commissione  stabilisce le modalita' del proprio
          funzionamento. Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e
          informazioni   dalle   pubbliche   amministrazioni,   dalle
          organizzazioni  sindacali  e  delle  imprese, nonche' dalle
          associazioni  degli utenti dei servizi pubblici essenziali.
          Puo'  avvalersi,  altresi',  delle  attivita' del Consiglio
          nazionale  dell'economia  e  del  lavoro (CNEL), nonche' di
          quelle   degli   Osservatori   del  mercato  del  lavoro  e
          dell'Osservatorio del pubblico impiego.
              5. La  Commissione provvede all'autonoma gestione delle
          spese  relative  al proprio funzionamento, nei limiti degli
          stanziamenti  previsti da un apposito fondo istituto a tale
          scopo   nel  bilancio  dello  Stato.  Il  rendiconto  della
          gestione  finanziaria  e' soggetto al controllo della Corte
          dei  conti.  Le  norme  dirette  a disciplinare la gestione
          delle  spese,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  sulla
          contabilita'  generale  dello  Stato,  sono  approvate  con
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica  da emanarsi ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta
          Commissione.
              6. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a lire 2.300 milioni per ciascuno degli anni
          1990,  1991  e  1992,  si  provvede mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1990-1992,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
          previsione   del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1990
          all'uopo  utilizzando  l'accantonamento  "Norme  dirette  a
          garantire  il funzionamento dei servizi pubblici essenziali
          nell'ambito   della   tutela  del  diritto  di  sciopero  e
          istituzione  della  Commissione  per le relazioni sindacali
          nei   servizi   pubblici".   Il   Ministro  del  tesoro  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio".
              - Si  riporta  il testo del comma 13 dell'art. 17 della
          legge  15 maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione di controllo):
              "13. Al  comma 2  dell'art.  12  della  legge 12 giugno
          1990,  n.  146,  dopo  il  primo  periodo  sono  inseriti i
          seguenti:  "Alle  dipendenze  della  Commissione  e' posto,
          altresi', un contingente, non superiore nel primo biennio a
          diciotto  unita',  di  dipendenti  dello  Stato  e di altre
          amministrazioni   pubbliche,   in   posizione  di  comando,
          determinato, su proposta della Commissione, con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri di concerto con il
          Ministro  del  tesoro. I dipendenti comandati conservano lo
          stato   giuridico   e   il   trattamento   economico  delle
          amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime".
              - Si  riporta  il testo del comma 14 dell'art. 17 della
          citata legge 15 maggio 1997, n. 127:
              "14. Nel   caso   in   cui   disposizioni  di  legge  o
          regolamentari    dispongano   l'utilizzazione   presso   le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione  di  fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori  ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni dalla
          richiesta".