Art. 2
                        Campo di applicazione

  1.  Al  fine  di  migliorare  l'informazione  del  consumatore e di
agevolare   il   raffronto   dei   prezzi,  i  prodotti  offerti  dai
commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo
di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo
per unita' di misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4.
  2.  Il  prezzo per unita' di misura non deve essere indicato quando
e' identico al prezzo di vendita.
  3.  Per  i  prodotti commercializzati sfusi e' indicato soltanto il
prezzo per unita' di misura.
  4.  La  pubblicita'  in  tutte  le  sue forme ed i cataloghi recano
l'indicazione  del  prezzo per unita' di misura quando e' indicato il
prezzo   di   vendita,  fatti  salvi  i  casi  di  esenzione  di  cui
all'articolo 4.
  5. Il presente decreto non si applica:
a) ai  prodotti  forniti  in occasione di una prestazione di servizi,
   ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;
c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.