Art. 2 Composizione del comitato 1. Il comitato e' nominato, per un quadriennio, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed e' composto di tredici membri di cui: a) due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a quella di dirigente; b) cinque designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo, in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura; c) sei eletti dagli iscritti al Fondo secondo le procedure previste dal regolamento elettorale di cui all'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 2. Il presidente del comitato e' eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al Fondo. In caso di assenza o impossibilita' del presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso. 3. Ai componenti del comitato amministratore e' corrisposto un gettone di presenza, nei limiti finanziari complessivi annui di cui all'articolo 58, comma 6, della legge n. 144 del 1999, il cui ammontare e' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 4. Il comitato amministratore opera avvalendosi della struttura e di personale dell'INPS, mediante l'azione di coordinamento curata dal presidente del comitato, diretta ad assicurare una gestione operativa del Fondo adeguata alle esigenze funzionali. 5. Per la validita' delle sedute del comitato e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alle sedute stesse. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
Note all'art. 2: - Per il testo del comma 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si veda in nota alle premesse. - Il testo del comma 6 dell'art. 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' il seguente: "6. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 2, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonameto relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale"