Art. 2
                      Composizione del comitato

  1.  Il  comitato  e'  nominato, per un quadriennio, con decreto del
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale ed e' composto di
tredici membri di cui:
a) due  designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
   con qualifica non inferiore a quella di dirigente;
b) cinque   designati  dalle  associazioni  datoriali  e  del  lavoro
   autonomo, in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa,
   dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura;
c) sei  eletti  dagli iscritti al Fondo secondo le procedure previste
   dal  regolamento  elettorale di cui all'articolo 58 della legge 17
   maggio 1999, n. 144.
  2.  Il  presidente  del  comitato e' eletto tra i componenti eletti
dagli  iscritti  al  Fondo.  In  caso di assenza o impossibilita' del
presidente,  le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato
delegato dal presidente stesso.
  3.  Ai  componenti  del  comitato  amministratore e' corrisposto un
gettone  di  presenza, nei limiti finanziari complessivi annui di cui
all'articolo  58,  comma  6,  della  legge  n.  144  del 1999, il cui
ammontare e' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  su  proposta  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza
sociale  d'intesa  con  il  Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
  4.  Il  comitato amministratore opera avvalendosi della struttura e
di personale dell'INPS, mediante l'azione di coordinamento curata dal
presidente del comitato, diretta ad assicurare una gestione operativa
del Fondo adeguata alle esigenze funzionali.
  5.  Per  la  validita'  delle  sedute  del comitato e' richiesta la
presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni
sono   assunte   con   il   voto  favorevole  della  maggioranza  dei
partecipanti  alle  sedute stesse. In caso di parita' di voti prevale
il voto del presidente.
 
          Note all'art. 2:
              - Per  il testo del comma 4 della legge 17 maggio 1999,
          n. 144, si veda in nota alle premesse.
              - Il  testo  del  comma  6  dell'art. 58 della legge 17
          maggio 1999, n. 144, e' il seguente:
              "6. All'onere  derivante  dall'istituzione del Fondo di
          cui  al  comma  2, valutato in lire 50 milioni per ciascuno
          degli  anni  1999,  2000  e  2001  e  a regime, si provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  1999-2001,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente  "Fondo  speciale  dello  stato  di previsione del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,    parzialmente    utilizzando   l'accantonameto
          relativo   al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale"