Art. 3
                        Funzioni del comitato

  1. Il comitato amministratore ha i seguenti compiti:
a) predisporre, in conformita' dei criteri ed indirizzi stabiliti dal
   consiglio  di  indirizzo  e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali
   preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una relazione
   da   trasmettere,  unitamente  ai  bilanci  stessi,  al  consiglio
   d'amministrazione  per  i successivi adempimenti di cui al decreto
   legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
b) adottare  le  iniziative  necessarie  per  garantire  l'equilibrio
   finanziario della gestione;
c) vigilare  sull'affluenza  dei  contributi,  sull'erogazione  delle
   prestazioni,  nonche' sull'andamento della gestione, proponendo le
   iniziative necessarie per assicurarne l'equilibrio;
d) decidere,  in  unica istanza, sui ricorsi avverso gli atti assunti
   dall'Istituto  in  materia  di  contributi  dovuti  alla gestione,
   nonche'  in  materia di ricongiunzioni e riscatti ed in materia di
   prestazioni  relative  alla  maternita'  ed  assegni per il nucleo
   familiare;
e) vigilare  sulla  tenuta  e  sull'aggiornamento  dell'elenco  degli
   iscritti alla gestione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 20 dicembre 1999

                                                   Il Ministro: Salvi
Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2000

Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 63