Art. 3 Funzioni del comitato 1. Il comitato amministratore ha i seguenti compiti: a) predisporre, in conformita' dei criteri ed indirizzi stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una relazione da trasmettere, unitamente ai bilanci stessi, al consiglio d'amministrazione per i successivi adempimenti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479; b) adottare le iniziative necessarie per garantire l'equilibrio finanziario della gestione; c) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonche' sull'andamento della gestione, proponendo le iniziative necessarie per assicurarne l'equilibrio; d) decidere, in unica istanza, sui ricorsi avverso gli atti assunti dall'Istituto in materia di contributi dovuti alla gestione, nonche' in materia di ricongiunzioni e riscatti ed in materia di prestazioni relative alla maternita' ed assegni per il nucleo familiare; e) vigilare sulla tenuta e sull'aggiornamento dell'elenco degli iscritti alla gestione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 dicembre 1999 Il Ministro: Salvi Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2000 Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 63