Art. 2 Funzionamento della commissione 1. Le riunioni della commissione sono valide con l'intervento di almeno cinque componenti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza a parita' di voti prevale quello del presidente. 2. Il funzionamento della commissione e' disciplinato con norme deliberate dalla commissione stessa. 3. I provvedimenti relativi alle attribuzioni della commissione sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.