Art. 2 
                   Funzionamento della commissione 
 
  1. Le riunioni della commissione sono valide  con  l'intervento  di
almeno cinque  componenti  e  le  deliberazioni  vengono  adottate  a
maggioranza a parita' di voti prevale quello del presidente. 
  2. Il funzionamento della commissione  e'  disciplinato  con  norme
deliberate dalla commissione stessa. 
  3. I provvedimenti relativi  alle  attribuzioni  della  commissione
sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.