Art. 3 
                   Durata in carica dei componenti 
 
  1. I componenti della commissione durano in carica per tre  anni  e
possono essere confermati nell'incarico. 
  2. In caso di sostituzione di uno dei componenti della  commissione
nel corso del triennio, il sostituto dura in carica  per  il  residuo
periodo.