Art. 4 
                    Competenze della commissione 
 
  1. La commissione provvede all'esame delle istanze di iscrizione  e
della relativa documentazione al fine  di  valutare  il  possesso  da
parte  dei  richiedenti  dei  requisiti  tecnici,  finanziari  e   di
onorabilita' necessari,  per  l'iscrizione  nonche'  l'assenza  delle
previste cause di incompatibilita' e dispone in ordine  ai  necessari
adempimenti istruttori. 
  2.  La  commissione   provvede   all'esame   delle   richieste   di
cancellazione e sospensione dall'albo, alla revoca o decadenza  dalla
gestione, nonche' alla  revisione  della  sussistenza  dei  requisiti
necessari per il permanere dell'iscrizione. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 9 marzo 2000 
Il Ministro: Visco 
Visto, il Guardasigilli: Diliberto 
  Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2000 
  Registro n. 1 Finanze, foglio n. 229