Art. 4 Competenze della commissione 1. La commissione provvede all'esame delle istanze di iscrizione e della relativa documentazione al fine di valutare il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti tecnici, finanziari e di onorabilita' necessari, per l'iscrizione nonche' l'assenza delle previste cause di incompatibilita' e dispone in ordine ai necessari adempimenti istruttori. 2. La commissione provvede all'esame delle richieste di cancellazione e sospensione dall'albo, alla revoca o decadenza dalla gestione, nonche' alla revisione della sussistenza dei requisiti necessari per il permanere dell'iscrizione. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 marzo 2000 Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2000 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 229