Art. 10

  1.  L'articolo  109  del  decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dai seguenti:
"Art. 109 (Nomina al grado di ministro plenipotenziario). - Le nomine
al   grado   di  ministro  plenipotenziario  sono  effettuate  fra  i
consiglieri  di  ambasciata  che  nel  loro  grado abbiano maturato i
seguenti requisiti:
a) abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio;
b) abbiano  frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui
   al primo comma, lettera c) dell'articolo 102 del presente decreto;
c) abbiano svolto per un periodo complessivo di almeno due anni una o
   piu'    delle    seguenti    funzioni:    capo    ufficio   presso
   l'amministrazione centrale o altre amministrazioni pubbliche, capo
   di consolato generale, primo consigliere presso una rappresentanza
   diplomatica, capo di rappresentanza diplomatica ai sensi del sesto
   comma  dell'articolo 101 del presente decreto. Ai fini del calcolo
   del  biennio,  i  periodi  svolti  nelle  predette  funzioni  sono
   cumulabili fra loro.
Le  nomine  al  grado di ministro plenipotenziario sono conferite con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  motivata  del Ministro degli
affari  esteri.  Le proposte devono tener conto di tutti gli elementi
di  valutazione di cui l'amministrazione dispone in merito ai singoli
funzionari,  ed  in particolare dei seguenti elementi: l'importanza e
il modo di svolgimento delle funzioni nel corso dell'intera carriera,
e  soprattutto  nel grado rivestito, con particolare riferimento alla
titolarita'  degli  uffici  al  Ministero o all'estero e ai risultati
conseguiti  rispetto agli obiettivi assegnati, nonche' a sedi, uffici
e  circostanze  che richiedano particolare impegno e responsabilita';
la  qualita'  del  servizio  prestato,  la  cultura e la personalita'
mostrate  nel  corso della carriera; la valutazione finale ottenuta a
conclusione  del  corso  di  aggiornamento  previsto dal primo comma,
lettera  c)  dell'articolo  102 del presente decreto; l'attitudine ad
assolvere  le  alte  funzioni  corrispondenti  al grado superiore; la
durata  complessiva e lo svolgimento della carriera; l'anzianita' nel
grado   anche  quale  espressione  dell'esperienza  maturata.  Questi
elementi  sono  presi  in  considerazione  per valutare unitariamente
l'eminente idoneita' alle nuove funzioni di ogni candidato.
Per  formulare  le  proposte  di  cui  al  secondo comma del presente
articolo  il Ministro degli affari esteri si avvale della Commissione
consultiva prevista dal primo comma, lettera c) dell'articolo 105-bis
del presente decreto. A tale fine la direzione generale del personale
trasmette  alla  predetta  Commissione  gli  elementi  informativi  e
valutativi  disponibili in relazione a tutti i funzionari in possesso
dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, incluse le
relazioni  biennali di cui all'articolo 106-bis del presente decreto.
La  commissione  a sua volta trasmette al Ministro degliaffari esteri
gli  elementi  significativi  e  rilevanti  della  carriera  di detti
funzionari,  con  riferimento  ai  criteri  di  valutazione di cui al
secondo  comma  del presente articolo, e indica i funzionari che essa
considera  i  piu' meritevoli di essere nominati al grado di ministro
plenipotenziario,  fino  ad  un  numero  massimo  due volte superiore
rispetto  ai  posti  disponibili.  Il  Ministro  degli  affari esteri
sceglie,  in  vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra
tutti i funzionari indicati dalla commissione.
Art.  109-bis (Nomina al grado di ambasciatore). - Le nomine al grado
di  ambasciatore  sono  effettuate fra i ministri plenipotenziari che
abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nel loro grado.
Le  nomine  al  grado  di ambasciatore sono conferite con decreto del
Presidente  della  Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri,  su  proposta motivata del Ministro degli affari esteri. Le
proposte  devono  tener conto di tutti gli elementi di valutazione di
cui  l'amministrazione dispone in merito ai singoli funzionari, ed in
particolare   dei  seguenti  elementi:  l'importanza  e  il  modo  di
svolgimento   delle   funzioni  nel  corso  dell'intera  carriera,  e
soprattutto  nel  grado  rivestito,  con particolare riferimento alla
titolarita'  degli  uffici  al  Ministero o all'estero e ai risultati
raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati, nonche' a sedi, uffici e
circostanze  che richiedano particolare impegno e responsabilita'; la
qualita' del servizio prestato, la cultura e la personalita' mostrate
nel  corso della carriera; l'attitudine ad assolvere le alte funzioni
corrispondenti  al  grado  superiore;  la  durata  complessiva  e  lo
svolgimento  della  carriera;  l'anzianita'  nel  grado  anche  quale
espressione  dell'esperienza  maturata. Questi elementi sono presi in
considerazione  per  valutare unitariamente l'eminente idoneita' alle
nuove funzioni di ogni candidato.
Al fine della formulazione delle proposte di cui al secondo comma del
presente  articolo,  il  Ministro  degli affari esteri acquisisce gli
elementi  informativi  e valutativi di cui l'amministrazione dispone,
incluse  le  relazioni  biennali  di  cui  all'articolo  106-bis  del
presente  decreto  in  relazione a tutti i funzionari in possesso dei
requisiti di cui al primo comma del presente articolo".