Art. 12

  1.  Nel  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e' inserito, dopo l'articolo 110, il seguente articolo:
"Art. 110-bis (Assegnazione di posti presso gli uffici all'estero). -
Con  comunicazione  diretta  a tutti gli uffici a Roma ed all'estero,
l'amministrazione  da'  notizia,  durante  il mese di gennaio di ogni
anno,  dei  posti  all'estero  che  devono essere ricoperti nel corso
dello  stesso  anno.  I  posti  vengono  assegnati  ai funzionari che
presentino la propria candidatura, sulla base dei seguenti criteri:
a) specifiche  attitudini  professionali  del  candidato  rispetto al
   posto   da   ricoprire,  quali  sono  desumibili  dalla  eventuale
   specializzazione,  dalle  precedenti  esperienze  di lavoro, dalla
   conoscenza  di  particolari  lingue,  dalla  qualita' del servizio
   precedentemente prestato;
b) esigenza  di  maturare  i  requisiti previsti per l'avanzamento ai
   gradi superiori;
c) alternanza tra sedi di maggiore e minore disagio;
d) anzianita' di servizio;
e) anzianita' di permanenza presso l'amministrazione centrale.
Qualora nel corso dell'anno si verifichi la necessita' di coprire con
urgenza  ulteriori  posti  all'estero,  oltre  quelli di cui al primo
comma  del  presente  articolo,  l'amministrazione  ne pubblicizza la
lista  e li assegna in base ai medesimi criteri indicati nel predetto
comma.
Il  Ministro  degli  affari  esteri,  nel  propone  al  Consiglio dei
Ministri  i  funzionari  da  nominare  come capi delle rappresentanze
diplomatiche,  sceglie  i funzionari che a suo giudizio possiedono le
qualita'  piu' idonee per svolgere il miglior servizio nell'interesse
dello Stato.
Successivamente  alla  delibera  del  Consiglio dei Ministri, e prima
della  richiesta  di  gradimento ai governi di accreditamento o della
comunicazione  alle  organizzazioni internazionali presso le quali il
servizio deve essere svolto, il Ministro degli affari esteri fornisce
un'informativa  alle  competenti  commissioni  parlamentari  circa le
nomine deliberate".