Art. 13

  1.  L'articolo  111  del  decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Art.  111  (Collocamento  a  disposizione).  -  Qualora  non risulti
possibile  il  proficuo  utilizzo  di un funzionario diplomatico, per
ripetuta  valutazione  negativa delle sue prestazioni, il funzionario
stesso, previa contestazione e contraddittorio, puo' essere collocato
a disposizione del Ministero senza incarico. Nel caso di ambasciatori
o  ministri  plenipotenziari,  si provvede con decreto del Presidente
della  Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su
proposta  motivata  del  Ministro  degli  affari  esteri. Nel caso di
funzionari  aventi  grado  inferiore,  si  provvede  con  decreto del
Ministro   degli  affari  esteri,  previo  parere  del  consiglio  di
amministrazione.
Il periodo di disposizione non puo' eccedere i due anni. Trascorso il
suddetto   periodo   senza  che  sia  stato  altrimenti  disposto,  i
funzionari  gia' collocati a disposizione sono collocati a riposo con
decreto del Ministro degli affari esteri.
I  funzionari  a  disposizione  continuano  a percepire la componente
stipendiale  di base e gli altri assegni di carattere fisso spettanti
al   personale   in  servizio  al  Ministero,  con  esclusione  delle
indennita' collegate alla posizione ed al risultato".