Art. 13 1. L'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 111 (Collocamento a disposizione). - Qualora non risulti possibile il proficuo utilizzo di un funzionario diplomatico, per ripetuta valutazione negativa delle sue prestazioni, il funzionario stesso, previa contestazione e contraddittorio, puo' essere collocato a disposizione del Ministero senza incarico. Nel caso di ambasciatori o ministri plenipotenziari, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta motivata del Ministro degli affari esteri. Nel caso di funzionari aventi grado inferiore, si provvede con decreto del Ministro degli affari esteri, previo parere del consiglio di amministrazione. Il periodo di disposizione non puo' eccedere i due anni. Trascorso il suddetto periodo senza che sia stato altrimenti disposto, i funzionari gia' collocati a disposizione sono collocati a riposo con decreto del Ministro degli affari esteri. I funzionari a disposizione continuano a percepire la componente stipendiale di base e gli altri assegni di carattere fisso spettanti al personale in servizio al Ministero, con esclusione delle indennita' collegate alla posizione ed al risultato".