Art. 14

  1.  L'articolo  112  del  decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Art. 112 (Procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti
del  rapporto  di  impiego).  -  I  seguenti  aspetti del rapporto di
impiego  del  personale  della carriera diplomatica, relativamente al
servizio  prestato  in  Italia,  sono  disciplinati  sulla base di un
procedimento   negoziale  tra  una  delegazione  di  parte  pubblica,
composta  dal  Ministro  per la funzione pubblica, che la presiede, e
dai  Ministri  degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della
programmazione    economica,    o   dai   Sottosegretari   di   Stato
rispettivamente  delegati,  ed  una  delegazione delle organizzazioni
sindacali  rappresentative  del  personale  diplomatico,  con cadenza
quadriennale   per  gli  aspetti  giuridici  e  biennale  per  quelli
economici,  i  cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente
della Repubblica:
a) il  trattamento  economico,  strutturato  sulla  base  dei criteri
   indicati nei commi seguenti;
b) l'orario di lavoro;
c) il congedo ordinario e straordinario;
d) la reperibilita';
e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) le aspettative ed i permessi sindacali.
Ai  fini  dell'applicazione  del primo comma del presente articolo si
considerano    rappresentative    del    personale   diplomatico   le
organizzazioni  sindacali  che  abbiano  una  rappresentativita'  non
inferiore  al  cinque  per  cento,  calcolata  sulla  base  del  dato
associativo   espresso   dalla   percentuale  delle  deleghe  per  il
versamento  dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe
rilasciate nell'ambito considerato.
La  delegazione  sindacale  e' individuata con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri.
Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti modalita':
a) la  procedura  negoziale  e'  avviata del Ministro per la funzione
   pubblica  almeno  quattro mesi prima della scadenza dei termini di
   cui  al  primo  comma  del  presente  articolo.  Le  trattative si
   concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo;
b) le  organizzazioni  sindacali  dissenzienti possono trasmettere al
   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri  ed  ai  Ministri  che
   compongono  la  delegazione di parte pubblica le loro osservazioni
   entro   il   termine   di   cinque   giorni  dalla  sottoscrizione
   dell'ipotesi di accordo;
c) l'ipotesi   di   accordo  e'  corredata  da  prospetti  contenenti
   l'individuazione  del personale interessato, i costi unitari e gli
   oneri    riflessi    del   trattamento   economico,   nonche'   la
   quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con
   l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero
   periodo  di  validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso
   comportare,  direttamente  o  indirettamente,  anche  a  carico di
   esercizi  successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto
   stabilito  nel  documento  di programmazione economico-finanziaria
   approvato   dal   Parlamento,   nella   legge  finanziaria  e  nel
   provvedimento collegato, nonche' nel bilancio;
d) entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo
   il   Consiglio   dei   Ministri,   verificate   le  compatibilita'
   finanziarie  ed  esaminate  le  eventuali osservazioni di cui alla
   lettera  b)  che  precede,  approva  l'ipotesi  di  accordo, i cui
   contenuti   sono   recepiti   con  decreto  del  Presidente  della
   Repubblica,  per il quale si prescinde dal parere del Consiglio di
   Stato.
Il  procedimento  negoziale  di  cui  al  primo  comma  del  presente
articolo,  in  relazione  alla  specificita'  ed unitarieta' di ruolo
della  carriera  diplomatica,  assicura,  nell'ambito  delle  risorse
finanziarie  disponibili,  sviluppi  omogenei e proporzionati secondo
appositi  parametri,  in  tale  sede definiti, rapportati alla figura
apicale,  del  trattamento  economico  del  personale  della carriera
diplomatica.   Il   trattamento  economico  e'  onnicomprensivo,  con
soppressione   di  ogni  forma  di  automatismo  stipendiale,  ed  e'
articolato  in  una  componente stipendiale di base, nonche' in altre
due   componenti,   correlate  la  prima  alle  posizioni  funzionali
ricoperte  e  agli  incarichi  e alle responsabilita' esercitati e la
seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
La  componente  stipendiale  di base verra' determinata tenendo conto
dell'esigenza  di  realizzare  un  proporzionato  rapporto fra quella
dell'ambasciatore  e  quelle  di  ciascuno  dei rimanenti gradi della
carriera diplomatica.
La  graduazione  delle  posizioni funzionali ricoperte dai funzionari
diplomatici  durante  il  servizio prestato in Italia, sulla base dei
livelli  di responsabilita' e di rilevanza degli incarichi assegnati,
e'  effettuata  con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite
le  organizzazioni  sindacali  di  cui  al secondo comma del presente
articolo.  La  componente  del  trattamento  economico correlata alle
posizioni   funzionali   ricoperte   ed   agli   incarichi   e   alle
responsabilita'    esercitati,    verra'   attribuita,   tramite   il
procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, a
tutto   il   personale  della  carriera  diplomatica,  mantenendo  un
proporzionato  rapporto  con  quella  individuata  per  le  posizioni
funzionali e gli incarichi del livello piu' elevato.
La  componente  del  trattamento  economico  correlata  ai  risultati
conseguiti,  con  le  risorse  umane ed i mezzi disponibili, rispetto
agli  obiettivi  assegnati,  verra'  attribuita  tenendo  conto della
efficacia,  della  tempestivita'  e  della  produttivita'  del lavoro
svolto  dai  funzionari  diplomatici.  Con decreto del Ministro degli
affari  esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo
comma del presente articolo, si provvedera' alla individuazione delle
modalita'  per  la  valutazione  dei risultati conseguiti dai singoli
funzionari.
Per  il  finanziamento delle componenti retributive di posizione e di
risultato,  e'  costituito  un apposito fondo, nel quale confluiscono
tutte  le  risorse  finanziarie,  diverse  da  quelle  destinate allo
stipendio  di  base, individuate a tale scopo tramite il procedimento
negoziale".