Art. 2

  1.  L'articolo  101  del  decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Art.   101(Funzioni,   gradi,   dotazione   organica).  La  carriera
diplomatica,  per  la  natura  delle specifiche funzioni dirigenziali
attribuite  ai  funzionari  che  ne fanno parte e per le esigenze dei
rapporti   con   l'estero,  e'  retta  da  un  ordinamento  speciale,
caratterizzato dalla unitarieta' del ruolo, come risulta dal presente
decreto.
I gradi della carriera diplomatica sono:
    ambasciatore;
    ministro plenipotenziario;
    consigliere di ambasciata;
    consigliere di legazione;
    segretario di legazione.
  In   relazione   al   grado  rivestito,  i  funzionari  diplomatici
esercitano:
a) presso  l'amministrazione  centrale,  le  funzioni  del  grado  in
   relazione   all'organizzazione   del   Ministero,  secondo  quanto
   previsto  dal presente decreto e dal regolamento recante norme per
   l'individuazione  degli  uffici  di  livello dirigenziale generale
   dell'amministrazione  centrale  del Ministero degli affari esteri,
   emanato  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 4-bis, della legge 23
   agosto 1988, n. 400;
b) presso  le  rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, le
   funzioni indicate nella tabella 1 annessa al presente decreto.
Il  funzionario  diplomatico  che  consegua  l'avanzamento  al  grado
superiore puo' continuare ad esercitare le precedenti funzioni per il
tempo richiesto dalle esigenze di servizio.
In deroga a quanto stabilito dal terzo comma, lettera b) del presente
articolo,  i  funzionari  diplomatici,  purche' compresi in ordine di
ruolo  nei  primi  due  terzi dell'organico del grado, possono essere
destinati,  per  esigenze di servizio, a coprire posti all'estero cui
corrispondono  funzioni  del grado immediatamente superiore, ai sensi
della  tabella  1, in sedi individuate con decreto del Ministro degli
affari  esteri,  di  concerto  con  quello del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica,  fatto salvo quanto e' disposto nel
successivo sesto comma per i capi di rappresentanza diplomatica.
Con  il medesimo decreto di cui al quinto comma del presente articolo
sono  altresi'  individuate  le  rappresentanze  diplomatiche  a  cui
possono   essere  preposti,  per  ragioni  di  servizio,  consiglieri
d'ambasciata compresi nei primi due terzi dell'organico del grado.
Con   decreto   del   Ministro  degli  affari  esteri,  all'atto  del
collocamento   a   riposo   puo'   essere  conferito  al  funzionario
diplomatico, a titolo onorifico, il grado immediatamente superiore.
Non  possono  essere  conferiti  a  persone  estranee  alla  carriera
diplomatica  gradi  della  camera  stessa e qualifiche diplomatiche e
consolati, a titolo onorifico.
La  dotazione  organica  del  personale della carriera diplomatica e'
quella stabilita nella tabella 2 annessa al presente decreto".
 
          Nota all'art. 2:
              - Il   testo  dell'art.  17,  comma 4-bis  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
              "4-bis. L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il  Ministro  del  tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti
          dal   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive   modificazioni,   con   i   contenuti   e   con
          l'osservanza dei criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".