Art. 3

  l.  L'articolo  102  del  decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Art.    102    (Formazione   e   aggiornamento   professionale).   -
L'amministrazione  degli  affari  esteri  provvede  alla formazione e
all'aggiornamento  professionale  del personale diplomatico nel corso
dell'intera carriera. In particolare, essa organizza per il personale
in  servizio  a  Roma i seguenti corsi collegati alla progressione in
camera:
a) corso  di formazione professionale per i funzionari diplomatici in
   prova,  della  durata  di nove mesi, coincidente con il periodo di
   prova;
b) corso  di aggiornamento per i segretari di legazione, della durata
   complessiva  di  almeno  sei mesi, propedeutico all'avanzamento al
   grado di consigliere di legazione;
c) corso  di  aggiornamento  per  i  consiglieri di ambasciata, della
   durata    complessiva    di    almeno   tre   mesi,   propedeutico
   all'avanzamento al grado di ministro plenipotenziario.
I  corsi previsti dal primo comma del presente articolo si svolgono a
cura  dell'istituto  diplomatico,  in eventuale collaborazione con la
scuola  superiore  della  pubblica  amministrazione nonche' con altre
strutture  per  la  loro  esecuzione.  Con decreto del Ministro degli
affari   esteri   sono  stabiliti  i  contenuti  e  le  modalita'  di
svolgimento  di  tali corsi miranti ad assicurare l'aggiornamento dei
funzionari diplomatici ai diversi livelli in relazione agli argomenti
ritenuti  prioritari dall'amministrazione, tramite approfondimenti di
natura  teorica,  nonche'  contatti  con  istituzioni,  enti  locali,
settore  privato  ed imprenditoriale e mezzi di informazione. Durante
lo  svolgimento dei corsi il personale e' esentato dal servizio negli
uffici dell'amministrazione.
L'amministrazione   provvede   ad   organizzare   per   il  personale
diplomatico  destinato  ad  una  sede  estera  adeguate  attivita' di
preparazione ed informazione, di una durata complessiva non superiore
a  due  mesi.  Tale personale e' autorizzato ad assentarsi dalla sede
estera  senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione. Con decreto del
Ministro  degli  affari  esteri  sono  stabiliti  i  contenuti  e  le
modalita'  di svolgimento delle attivita' previste nel presente comma
con  la  previsione  in  particolare di un periodo di approfondimento
tematico  presso  la  direzione  generale  competente  per il Paese o
l'organizzazione  internazionale di destinazione, nonche' di contatti
con  istituzioni,  enti  o  centri  di ricerca che trattano questioni
rilevanti  per  i rapporti fra l'Italia e il Paese o l'organizzazione
internazionale di destinazione.
Per il personale diplomatico che viene richiamato a Roma dal servizio
all'estero  sono previste apposite attivita' di aggiornamento, a cura
dell'istituto  diplomatico,  sulla  evoluzione legislativa, politica,
economica  e  culturale  in  Italia, con particolare riferimento agli
specifici  compiti  che  il funzionario e' chiamato a svolgere presso
l'amministrazione centrale.
L'amministrazione   puo'   inviare,   con  trattamento  di  missione,
funzionari  diplomatici  a  seguire  studi  in materie particolari in
Italia  o all'estero per la durata massima di un anno. Possono essere
destinati  a  seguire  i  predetti studi non piu' di dieci funzionari
contemporaneamente".