Art. 4

  1.  L'articolo  103  del  decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Art.  103  (Periodo  di  prova).  -  I vincitori del concorso di cui
all'art.  99-bis  del  presente  decreto  sono  nominati segretari di
legazione in prova con decreto del Ministro degli affari esteri. Essi
sono  tenuti  ad  effettuare un periodo di prova della durata di nove
mesi,  coincidente  con il corso di formazione di cui al primo comma,
lettera  a)  dell'art. 102, che e' computato a tutti gli effetti come
servizio di ruolo nella qualifica iniziale.
Al  termine  del  periodo di prova i segretari di legazione in prova,
previo    giudizio   di   idoneita'   espresso   dal   consiglio   di
amministrazione  in  base  al risultato dei corsi, sono nominati, con
decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri, segretari di legazione
nell'ordine della graduatoria del concorso. Nel caso che il consiglio
di  amministrazione  esprima  giudizio  sfavorevole,  il  rapporto di
impiego e' risolto con decreto del Ministro degli affari esteri.
I  segretari  di  legazione  in  prova che, trovandosi in particolare
posizione di stato per causa di servizio militare o per altri motivi,
non  possono  partecipare  al  corso  di formazione, seguono il primo
corso  successivo  all'assunzione o alla riassunzione in servizio. Il
servizio  prestato  negli uffici in attesa di partecipare al corso e'
calcolato quale periodo di prova negli uffici. Al termine del periodo
di  prova,  e  comunque  non  prima  della  ultimazione  del corso di
formazione,   essi  sono  nominati  segretari  di  legazione  con  le
modalita'   indicate  nel  secondo  comma  del  presente  articolo  e
collocati nel grado nell'ordine della graduatoria del concorso".