Art. 5

  1.  L'articolo  105  del  decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Art.  105  (Avanzamenti nella carriera diplomatica. Periodicita'). -
Per  l'avanzamento  al  grado  superiore  il funzionario diplomatico,
oltre  ad  aver  disimpegnato  egregiamente  le  funzioni del proprio
grado,  deve  possedere  i requisiti di carattere, intellettuali e di
cultura, di preparazione e di formazione professionale necessari alle
nuove  funzioni.  Per  la  promozione  al  grado  di  consigliere  di
ambasciata  e  le  nomine  ai  gradi  superiori  i predetti requisiti
debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni
di alta responsabilita' da esercitare.
Le  nomine  e le promozioni nella carriera diplomatica sono conferite
nei  limiti  dei posti disponibili nel grado a cui si deve accedere e
in tutti i gradi superiori del ruolo.
Le   nomine  e  le  promozioni  nella  carriera  diplomatica  vengono
effettuate  annualmente  per  i  posti  disponibili  alle  date sotto
indicate,  ed  entro  il  termine  massimo di quattro mesi dalle date
stesse:
a) nomine   al   grado  di  ambasciatore  ed  al  grado  di  ministro
   plenipotenziario: 1o gennaio;
b) promozioni  al  grado  di consigliere di ambasciata ed al grado di
   consigliere di legazione: 1o luglio.
Le  nomine  e  le  promozioni riguardano il personale in possesso dei
requisiti prescritti alle date indicate nel quarto comma del presente
articolo, e decorrono dal giorno successivo alle date suddette".