Art. 6

  1.  Nel  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, dopo l'articolo 105 e' inserito il seguente articolo:
"Art.   105-bis   (Commissioni   per   l'avanzamento  nella  carriera
diplomatica).  -  Ai fini dell'avanzamento nella carriera diplomatica
sono  istituite  con  decreto  del  Ministro  degli  affari esteri le
seguenti commissioni:
a) commissione   per   le  promozioni  al  grado  di  consigliere  di
   legazione.  Essa  e'  composta  da un ambasciatore in servizio o a
   riposo, che la presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato o
   della Corte dei conti e da tre funzionari diplomatici del grado di
   ministro plenipotenziario o consigliere di ambasciata. Le funzioni
   di  segretario  della Commissione sono svolte da un funzionario di
   grado non inferiore a consigliere di legazione, in servizio presso
   la direzione generale per il personale;
b) commissione   per   le  promozioni  al  grado  di  consigliere  di
   ambasciata.  Essa  e'  composta da un ambasciatore in servizio o a
   riposo, che la presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato o
   della Corte dei conti e da tre funzionari diplomatici del grado di
   ministro   plenipotenziario.   Le  funzioni  di  segretario  della
   Commissione sono svolte da un funzionario di grado non inferiore a
   consigliere   di  ambasciata,  in  servizio  presso  la  direzione
   generale per il personale;
c) commissione   consultiva  per  le  nomine  al  grado  di  ministro
   plenipotenziario. Essa e' composta dal segretario generale, che la
   presiede,  dal  direttore  generale  per  il personale e da cinque
   membri  scelti fra gli ambasciatori ed i ministri plenipotenziari.
   Dei  membri  della  commissione consultiva due, oltre al direttore
   generale  del  personale,  devono esercitare funzioni di direttore
   generale  presso l'amministrazione centrale e tre, aventi il grado
   di   ambasciatore,   devono   esercitare   funzioni   di  capo  di
   rappresentanza  diplomatica  all'estero. Le funzioni di segretario
   della  Commissione  sono  esercitate  dal  membro meno anziano nel
   grado.
Almeno  due dei funzionari che compongono le commissioni previste dal
primo comma, lettere a) e b) del presente articolo sono scelti fra il
personale  in  servizio  all'estero.  Ai  lavori  di tali commissioni
partecipa,  in  qualita'  di  relatore  e  senza  voto,  il direttore
generale  per  il  personale  o,  in  caso  di  impedimento,  il vice
direttore generale.
I  membri  delle  commissioni  previste  dal primo comma del presente
articolo  sono  nominati  ogni  anno  con  decreto del Ministro degli
affari esteri su designazione del consiglio di amministrazione. Essi,
ad  eccezione del segretario generale e del direttore generale per il
personale  che sono membri permanenti della commissione consultiva di
cui al primo comma, lettera c) del presente articolo, non possono far
parte  della  stessa  commissione  piu'  di una volta nel corso dello
stesso   biennio.   Qualora  durante  l'anno  uno  dei  membri  delle
commissioni  cessi  dal servizio o dalle funzioni che costituivano il
presupposto  della  sua  nomina,  o  non  possa  comunque  esercitare
l'incarico  affidatogli,  per  il  residuo  periodo viene nominato un
altro membro.
L'ispettore  generale  del Ministero e degli uffici all'estero, o chi
ne  fa  le veci, puo' essere invitato dalle commissioni a riferire su
casi dei quali abbia avuto occasione di occuparsi.