Art. 6 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 105 e' inserito il seguente articolo: "Art. 105-bis (Commissioni per l'avanzamento nella carriera diplomatica). - Ai fini dell'avanzamento nella carriera diplomatica sono istituite con decreto del Ministro degli affari esteri le seguenti commissioni: a) commissione per le promozioni al grado di consigliere di legazione. Essa e' composta da un ambasciatore in servizio o a riposo, che la presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e da tre funzionari diplomatici del grado di ministro plenipotenziario o consigliere di ambasciata. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario di grado non inferiore a consigliere di legazione, in servizio presso la direzione generale per il personale; b) commissione per le promozioni al grado di consigliere di ambasciata. Essa e' composta da un ambasciatore in servizio o a riposo, che la presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e da tre funzionari diplomatici del grado di ministro plenipotenziario. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, in servizio presso la direzione generale per il personale; c) commissione consultiva per le nomine al grado di ministro plenipotenziario. Essa e' composta dal segretario generale, che la presiede, dal direttore generale per il personale e da cinque membri scelti fra gli ambasciatori ed i ministri plenipotenziari. Dei membri della commissione consultiva due, oltre al direttore generale del personale, devono esercitare funzioni di direttore generale presso l'amministrazione centrale e tre, aventi il grado di ambasciatore, devono esercitare funzioni di capo di rappresentanza diplomatica all'estero. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal membro meno anziano nel grado. Almeno due dei funzionari che compongono le commissioni previste dal primo comma, lettere a) e b) del presente articolo sono scelti fra il personale in servizio all'estero. Ai lavori di tali commissioni partecipa, in qualita' di relatore e senza voto, il direttore generale per il personale o, in caso di impedimento, il vice direttore generale. I membri delle commissioni previste dal primo comma del presente articolo sono nominati ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri su designazione del consiglio di amministrazione. Essi, ad eccezione del segretario generale e del direttore generale per il personale che sono membri permanenti della commissione consultiva di cui al primo comma, lettera c) del presente articolo, non possono far parte della stessa commissione piu' di una volta nel corso dello stesso biennio. Qualora durante l'anno uno dei membri delle commissioni cessi dal servizio o dalle funzioni che costituivano il presupposto della sua nomina, o non possa comunque esercitare l'incarico affidatogli, per il residuo periodo viene nominato un altro membro. L'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, o chi ne fa le veci, puo' essere invitato dalle commissioni a riferire su casi dei quali abbia avuto occasione di occuparsi.