Art. 7

  1.  L'articolo  106  del  decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dai seguenti:
"Art.   106   (Valutazione   periodica   dei  funzionari  diplomatici
appartenenti  ai  gradi  di  segretario di legazione e consigliere di
legazione).  -  Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di
segretario  di  legazione e consigliere di legazione viene redatta al
31  dicembre  di  ogni  anno  una  scheda  di valutazione, secondo le
modalita'   stabilite   con   regolamento   da   emanarsi,  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma  3  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, e
successive  modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  su  proposta del Ministro degli affari
esteri,  dirette  ad  assicurare,  nel rispetto dei principi generali
vigenti in tale materia, la massima trasparenza ed oggettivita' delle
valutazioni.   La  scheda  contiene,  tra  l'altro,  una  dettagliata
descrizione  delle funzioni svolte dall'interessato, della situazione
di carattere ambientale e delle difficolta' affrontate, l'indicazione
dei  risultati  raggiunti rispetto agli obbiettivi assegnati, nonche'
una    valutazione    circa   l'attitudine   ad   assumere   maggiori
responsabilita' ed a svolgere le funzioni del grado superiore.
La  redazione  della  scheda  di  valutazione  e'  effettuata  per il
personale  in servizio a Roma dal funzionario preposto all'ufficio di
livello  dirigenziale presso il quale il servizio e' prestato; per il
personale  in servizio in un ufficio all'estero dal capo dell'ufficio
stesso.  Il  redattore  della  scheda  tiene  conto  di una relazione
presentata  dall'interessato  sulle  attivita'  da lui svolte durante
l'anno  in esame, che rimane allegata alla scheda stessa. Il giudizio
e'  integrato  per  il  personale  in  servizio aRoma dal funzionario
preposto  all'ufficio  di  livello  dirigenziale  generale  in cui il
servizio  e'  prestato;  per  il personale in servizio all'estero dal
funzionario  preposto  alla  direzione generale geografica competente
per  il  Paese  in  cui  il  servizio  e'  svolto, oppure, qualora il
servizio  sia effettuato in una rappresentanza diplomatica permanente
presso  una  organizzazione  internazionale, dal funzionario preposto
alla  direzione  generale  che  cura  i rapporti con l'organizzazione
stessa.  Il  giudizio  complessivo  viene attribuito dal consiglio di
amministrazione.
Art.   106-bis  (Valutazione  periodica  dei  funzionari  diplomatici
appartenenti  ai  gradi  di  consigliere  di  ambasciata  e  ministro
plenipotenziario).  -  Per  i  funzionari diplomatici appartenenti ai
gradi  di consigliere di ambasciata e ministro plenipotenziario viene
redatta ogni due anni, a partire dal 31 dicembre dell'anno successivo
a quello di promozione nel grado, una relazione sul servizio prestato
e  sugli  altri  elementi  indicati rispettivamente nel secondo comma
dell'articolo  109  e  nel  secondo  comma  dell'articolo 109-bis del
presente  decreto. Nella relazione si tiene conto di un rapporto, che
rimane  allegato  alla  relazione stessa, presentato dall'interessato
sulle attivita' da lui svolte nel biennio in esame e sulle iniziative
poste in essere nell'interesse del servizio.
La relazione prevista nel precedente comma e' redatta:
a) per  i  funzionari  in servizio presso l'amministrazione centrale,
   dal  funzionario  preposto  all'ufficio  di  livello  dirigenziale
   generale in cui il servizio e' prestato;
b) per  i funzionari in servizio presso rappresentanza diplomatiche o
   uffici   consolari,   dal  capo  della  competente  rappresentanza
   diplomatica;
c) per  i  funzionari  che  prestano  servizio  fuori  ruolo  in  una
   organizzazione   internazionale,  dal  capo  della  rappresentanza
   diplomatica presso l'organizzazione stessa;
d) per i funzionari che prestano servizio in posizione di fuori ruolo
   o di comando presso gli organi costituzionali o le amministrazioni
   pubbliche,  dal  funzionario  diplomatico  dal quale eventualmente
   dipendano,   ovvero  dal  segretario  generale  sulla  base  degli
   elementi  forniti  dall'organo o amministrazione nel cui ambito il
   servizio e' prestato.
Per  i  funzionari  preposti a direzioni generali o uffici equiparati
presso  l'amministrazione  centrale,  la  relazione  e'  redatta  dal
segretario  generale.  Per  i  capi  di rappresentanza diplomatica la
relazione  e' redatta dal segretario generale, anche sulla base di un
apposito  rapporto  compilato dal funzionario preposto alla direzione
generale  geografica  competente  per  il Paese in cui il servizio e'
svolto,  oppure,  qualora  si tratti di capo di rappresentanza presso
un'organizzazione  internazionale,  di un apposito rapporto compilato
dal  funzionario preposto alla direzione generale che cura i rapporti
con l'organizzazione stessa.
La  relazione  illustra  gli  elementi  che  hanno  caratterizzato la
qualita'  dell'azione  svolta  dal funzionario e contiene un giudizio
globale   circa   il  modo  in  cui  ha  assolto  le  responsabilita'
affidategli con specifico riferimento ai risultati raggiunti rispetto
agli obiettivi assegnati, nonche' sulla sua idoneita' ad assolvere le
alte responsabilita' connesse al grado superiore".