Art. 8

  1.  L'articolo  107  del  decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Art.  107  (Promozione  al  grado di consigliere di legazione). - Le
promozioni al grado di consigliere di legazione sono effettuate fra i
segretari di legazione che abbiano compiuto un periodo complessivo di
dieci  anni e mezzo di servizio effettivo nella carriera diplomatica,
nel corso del quale:
a) abbiano  frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui
   al primo comma, lettera b) dell'articolo 102 del presente decreto;
b) abbiano  prestato  servizio,  fatta  eccezione  per  i  funzionari
   indicati  nella  successiva  lettera  c),  per almeno quattro anni
   negli uffici all'estero o in organizzazioni internazionali, di cui
   almeno  due nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali per
   i  funzionari non specializzati e nell'esercizio di funzioni della
   specializzazione per quelli specializzati;
c) abbiano  prestato servizio, se specializzati per aree geografiche,
   per   almeno   quattro   anni   in   Paesi  situati  nell'area  di
   specializzazione;
d) abbiano  prestato  servizio  per  almeno un anno e mezzo presso il
   Ministero  degli  affari  esteri,  gli  organi costituzionali o le
   amministrazioni centrali dello Stato;
e) abbiano  prestato servizio per almeno due anni in sedi individuate
   nel  decreto  del Ministro degli affari esteri previsto dal quinto
   comma dell'articolo 101 del presente decreto.
La  valutazione  dei segretari di legazione scrutinabili ai sensi del
primo  comma  del  presente  articolo e' effettuata dalla Commissione
prevista  dall'articolo 105-bis, primo comma, lettera a) del presente
decreto,  tenendo conto in particolare di quanto risulta dalle schede
di  valutazione annuale di cui all'articolo 106 del presente decreto,
mediante  l'attribuzione  di  punteggi numerici stabiliti con decreto
del Ministro degli affari esteri, sulla base dei seguenti elementi:
a) le  attitudini  e  le capacita' professionali, anche alla luce dei
   risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati;
b) la   rilevanza   delle   posizioni   ricoperte  e  le  circostanze
   politico-ambientali,  nonche'  le altre condizioni qualificanti in
   cui   la   prestazione   del   servizio   ha  avuto  luogo,  quali
   l'assolvimento  di  compiti  di particolare responsabilita' presso
   l'amministrazione centrale, la titolarita' di uffici consolari, lo
   svolgimento  di  funzioni  vicarie  presso  uffici  all'estero, la
   permanenza in sedi disagiate e particolarmente disagiate;
c) la   valutazione  finale  ottenuta  a  conclusione  del  corso  di
   aggiornamento  di cui al primo comma, lettera b) dell'articolo 102
   del presente decreto;
d) altri  titoli  attinenti  alla formazione, qualificazione, cultura
   professionale e conoscenze linguistiche;
e) ogni  altro eventuale elemento utile ai fini della valutazione del
   candidato.
Nei  limiti  dei  posti  disponibili  a  norma  dell'articolo 105 del
presente  decreto,  conseguono  la  promozione  al  grado superiore i
candidati  a  cui  la  Commissione  abbia attribuito un punteggio non
inferiore  a  quello  minimo  determinato  con  il  decreto di cui al
secondo comma del presente articolo".