Art. 8 1. L'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 107 (Promozione al grado di consigliere di legazione). - Le promozioni al grado di consigliere di legazione sono effettuate fra i segretari di legazione che abbiano compiuto un periodo complessivo di dieci anni e mezzo di servizio effettivo nella carriera diplomatica, nel corso del quale: a) abbiano frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b) dell'articolo 102 del presente decreto; b) abbiano prestato servizio, fatta eccezione per i funzionari indicati nella successiva lettera c), per almeno quattro anni negli uffici all'estero o in organizzazioni internazionali, di cui almeno due nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e nell'esercizio di funzioni della specializzazione per quelli specializzati; c) abbiano prestato servizio, se specializzati per aree geografiche, per almeno quattro anni in Paesi situati nell'area di specializzazione; d) abbiano prestato servizio per almeno un anno e mezzo presso il Ministero degli affari esteri, gli organi costituzionali o le amministrazioni centrali dello Stato; e) abbiano prestato servizio per almeno due anni in sedi individuate nel decreto del Ministro degli affari esteri previsto dal quinto comma dell'articolo 101 del presente decreto. La valutazione dei segretari di legazione scrutinabili ai sensi del primo comma del presente articolo e' effettuata dalla Commissione prevista dall'articolo 105-bis, primo comma, lettera a) del presente decreto, tenendo conto in particolare di quanto risulta dalle schede di valutazione annuale di cui all'articolo 106 del presente decreto, mediante l'attribuzione di punteggi numerici stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri, sulla base dei seguenti elementi: a) le attitudini e le capacita' professionali, anche alla luce dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati; b) la rilevanza delle posizioni ricoperte e le circostanze politico-ambientali, nonche' le altre condizioni qualificanti in cui la prestazione del servizio ha avuto luogo, quali l'assolvimento di compiti di particolare responsabilita' presso l'amministrazione centrale, la titolarita' di uffici consolari, lo svolgimento di funzioni vicarie presso uffici all'estero, la permanenza in sedi disagiate e particolarmente disagiate; c) la valutazione finale ottenuta a conclusione del corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b) dell'articolo 102 del presente decreto; d) altri titoli attinenti alla formazione, qualificazione, cultura professionale e conoscenze linguistiche; e) ogni altro eventuale elemento utile ai fini della valutazione del candidato. Nei limiti dei posti disponibili a norma dell'articolo 105 del presente decreto, conseguono la promozione al grado superiore i candidati a cui la Commissione abbia attribuito un punteggio non inferiore a quello minimo determinato con il decreto di cui al secondo comma del presente articolo".