Art. 10 Valutazione di conformita' 1. Prima dell'immissione sul mercato, ai fini dell'apposizione della marcatura CE di cui all'articolo 15, il fabbricante deve sottoporre ciascuna attrezzatura a pressione o insieme ad una procedura di valutazione di conformita' tra quelle descritte nell'allegato III, alle condizioni definite dal presente articolo. 2. La procedura di valutazione di conformita' cui sottoporre l'attrezzatura o insieme e' a scelta del fabbricante tra quelle previste per la categoria in cui e' classificata l'attrezzatura o l'insieme a norma dell'articolo 9. Il fabbricante puo' anche scegliere di applicare una delle procedure previste per una categoria superiore, se esistente. 3. Le procedure di valutazione di conformita' da applicare per le diverse categorie sono le seguenti: a) categoria I: Modulo A; b) categoria II: Modulo A1, Modulo D1, Modulo E1; c) categoria III: Modulo B1 + D, Modulo B1 + F, Modulo B + E, Modulo B + C1, Modulo H; d) categoria IV: Modulo B + D, Modulo B + F, Modulo G, Modulo H1. 4. Nel quadro delle procedure per la garanzia della qualita' nelle categorie III e IV di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1) e numero 2) primo trattino, e lettera b), l'organismo notificato di cui all'articolo 12, quando svolge visite senza preavviso, preleva un campione dell'attrezzatura dai locali del fabbricante o dai locali di stoccaggio al fine di compiere o di far compiere la valutazione finale di cui all'allegato I, paragrafo 3.2.2. A tal fine, il fabbricante informa l'organismo notificato del calendario previsto per la produzione. L'organismo notificato effettua almeno due visite durante il primo anno di produzione. La frequenza delle visite successive e' determinata dall'organismo notificato sulla base dei criteri indicati nel punto 4.4 dei moduli pertinenti. 5. Nel caso di produzione in unico esemplare di recipienti e attrezzature della categoria III di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in base alla procedura di cui al modulo H, l'organismo notificato compie o fa compiere la valutazione finale di cui all'allegato 1, punto 3.2.2. per ciascun singolo esemplare. A tal fine, il fabbricante comunica il calendario di produzione previsto all'organismo notificato. 6. Gli insiemi di cui all'articolo 3, comma 2, sono sottoposti ad una procedura globale di valutazione di conformita' che comprende: a) la valutazione di conformita' di ciascuna delle attrezzature a pressione costitutive dell'insieme di cui all'articolo 3, comma 1, che non sono ancora state oggetto di una distinta procedura di valutazione di conformita' ne' di una separata marcatura CE; la procedura di valutazione e' determinata in base alla categoria di ciascuna delle attrezzature; b) la valutazione dell'integrazione dei diversi componenti dell'insieme in base ai punti 2.3, 2.8 e 2.9 dell'allegato I che viene determinata in funzione della categoria piu' elevata delle altre attrezzature interessate, senza tenere conto degli accessori di sicurezza; c) la valutazione della protezione dell'insieme, per evitare che vengano superati i limiti di esercizio ammissibili in base ai punti 2.10 e 3.2.3 dell'allegato I, che deve essere effettuata in funzione della piu' elevata categoria delle attrezzature da proteggere. 7. In deroga a quanto previsto dal commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo', ove giustificato, consentire la commercializzazione e la messa in servizio di attrezzature a pressione e di singoli insiemi di cui all'articolo 1, comma 1, per i quali non siano state applicate le procedure previste dal presente articolo e il cui uso sia nell'interesse della sperimentazione. 8. I documenti e la corrispondenza relativi alla valutazione della conformita' sono redatti nella lingua in cui e' stabilito l'organismo responsabile della esecuzione di tali procedure nonche' nella lingua dello Stato di destinazione dell'attrezzatura stessa. 9. Fino alla avvenuta designazione degli organismi notificati di cui all'articolo 12 le procedure di valutazione della conformita' da applicare alle categorie II, III e IV ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sono svolte dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).