Art. 15 Marcatura CE 1. La marcatura CE e' costituita dalle iniziali CE secondo il simbolo grafico il cui modello figura nell'allegato VI. La marcatura CE e' seguita dal numero distintivo dell'organismo notificato implicato nella fase di controllo della produzione. 2. La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile su ogni attrezzatura a pressione di cui all'articolo 3, comma 1, o insieme di cui all'articolo 3, comma 2, completi o in uno stato che consenta la verifica finale descritta al punto 3.2 dell'allegato I. 3. Non e' necessario apporre la marcatura CE su ciascuna delle singole attrezzature a pressione che compongono un insieme di cui all'articolo 3, comma 2. Le singole attrezzature a pressione recanti gia' la marcatura CE all'atto della loro incorporazione nell'insieme conservano tale marcatura. 4. Qualora l'attrezzatura a pressione o l'insieme siano disciplinati da altre norme relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica che l'attrezzatura o l'insieme si presumono conformi a tali norme. Tuttavia, qualora sia lasciata al fabbricante la facolta' di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformita' alle norme applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti normativi delle norme applicate devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli d'istruzione che devono accompagnare le altrezzature a pressione o l'insieme. 5. E' vietato apporre sulle attrezzature a pressione e sugli insiemi marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sulle attrezzature a pressione e sugli insiemi puo' essere apposto ogni altro marchio purche' esso non limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE.