Art. 17 Cooperazione con la Commissione europea e con gli Stati membri dell'Unione europea 1. Nell'esercizio delle competenze attribuitegli dal presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta ogni misura idonea a migliorare la cooperazione con le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea e fornisce altresi' alla Commissione europea i dati che gli sono richiesti.