Art. 3 
                    Requisiti tecnici particolari 
 
  1. Le attrezzature a pressione indicate alle lettere a), b), c),  e
d), classificate in conformita' a quanto previsto dall'articolo  9  e
dall'allegato II, devono soddisfare i requisiti essenziali  stabiliti
nell'allegato I secondo le seguenti modalita': 
a) recipienti, ad  eccezione  di  quelli  di  cui  alla  lettera  b),
   destinati a contenere: 
   1) gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto  pressione,  vapori  e
   liquidi  la  cui  tensione  di  vapore  alla  temperatura  massima
   ammissibile  e'  superiore  di  almeno  0,5  bar  alla   pressione
   atmosferica normale (1013 mbar) entro i seguenti limiti: 
     - per i fluidi del gruppo 1, quando il volume e' superiore  a  1
     litro e il prodotto PS-V e' superiore a 25 bar-L, nonche' quando
     la pressione PS e' superiore a 200 bar (allegato II, tabella 1);
     - per i fluidi del gruppo 2, quando il volume e' superiore  a  1
     litro e il prodotto PS-V e' superiore a 50 bar-L, nonche' quando
     la pressione PS e' superiore a 1000 bar, nonche' per  tutti  gli
     estintori portatili e  le  bombole  per  apparecchi  respiratori
     (allegato II, tabella 2); 
   2) liquidi con una tensione di  vapore  alla  temperatura  massima
   ammissibile  inferiore  o  pari  a  0,5  bar  oltre  la  pressione
   atmosferica normale (1.013 mbar), entro i seguenti limiti: 
     - per i fluidi del gruppo 1, quando il volume e' superiore a  un
     litro e il prodotto PS-V  e'  superiore  a  200  bar-L,  nonche'
     quando la pressione PS e' superiore  a  500  bar  (allegato  II,
     tabella 3); 
     - per i fluidi del gruppo 2, quando la pressione PS e' superiore
     a 10 bar e il prodotto PS-V e' superiore a 10000 bar-L,  nonche'
     quando la pressione PS e' superiore a  1000  bar  (allegato  II,
     tabella 4); 
b) attrezzature a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento,
   con rischio di surriscaldamento,  destinate  alla  generazione  di
   vapore o acqua surriscaldata a temperature  superiori  a  110  oC,
   quando il volume e' superiore a 2 litri, nonche' tutte le  pentole
   a pressione (allegato II, tabella 5); 
c) tubazioni destinate a contenere: 
   1) gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto  pressione,  vapori  e
   liquidi  la  cui  tensione  di  vapore  alla  temperatura  massima
   ammissibile e' superiore di 0,5  bar  alla  pressione  atmosferica
   normale (1013 mbar), entro i seguenti limiti: 
     - per i fluidi del gruppo 1, quando la  DN  e'  superiore  a  25
     (allegato II, tabella 6); 
     - per i fluidi del gruppo 2, quando la DN e' superiore a 32 e il 
     prodotto PS-DN e' superiore a 1000 bar (allegato II, tabella 7); 
   2) liquidi con una tensione di  vapore  alla  temperatura  massima
   ammissibile  inferiore  o  pari  a  0,5  bar  oltre  la  pressione
   atmosferica normale (1013 mbar), entro i seguenti limiti: 
     - per i fluidi del gruppo 1, quando la DN e' superiore a 25 e il
     prodotto PS-DN e' superiore a 2000 bar (allegato II tabella 8); 
     - per i fluidi del gruppo 2, quando il PS e' superiore a 10 bar,
     la DN e' superiore a 200 e il prodotto PS-DN e' superiore a 5000
     bar (allegato II, tabella 9); 
d) accessori di  sicurezza  e  accessori  a  pressione  destinati  ad
   attrezzature di cui alle lettere a), b) e c),  anche  quando  tali
   attrezzature sono inserite in un insieme. 
  2.  Gli  insiemi  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  lettera  f,
comprendenti almeno un'attrezzatura a pressione di cui al comma  1  e
di seguito indicati alle lettere a), b) e  c),  devono  soddisfare  i
requisiti essenziali enunciati nell'allegato I,  qualora  abbiano  le
seguenti caratteristiche: 
a) gli insiemi previsti per  la  produzione  di  vapore  o  di  acqua
   surriscaldata ad una temperatura superiore a  110  oC,  contenenti
   almeno un'attrezzatura a pressione a  focolare  o  altro  tipo  di
   riscaldamento, con rischio di surriscaldamento; 
b) gli insiemi diversi da quelli indicati alla lettera a),  allorche'
   il fabbricante li destina a essere  commercializzati  e  messi  in
   servizio come insiemi; 
c) in deroga a quanto disposto dall'alinea del  presente  comma,  gli
   insiemi  previsti  per  la  produzione  di  acqua  calda  ad   una
   temperatura  inferiore  a  110  oC,  alimentati  manualmente   con
   combustibile solido, con un PS-V  superiore  a  50  bar-L  debbono
   soddisfare i requisiti essenziali di cui ai punti 2.10, 2.11, 3.4,
   5a) e 5d) dell'allegato I. 
  3. In deroga a quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma  1,  sono
consentite l'immissione sul mercato e  la  messa  in  servizio  delle
attrezzature e degli insiemi aventi caratteristiche inferiori o  pari
ai limiti fissati rispettivamente dal comma 1, lettere a), b) e c), e
dal comma 2, purche' progettati  e  fabbricati  secondo  la  corretta
prassi costruttiva in uso nello Stato di  fabbricazione  appartenente
all'Unione europea o aderente  all'Accordo  istitutivo  dello  Spazio
economico europeo, che garantisca la sicurezza di utilizzazione. Tali
attrezzature e insiemi non recano la marcatura CE, sono corredati  da
sufficienti istruzioni per l'uso e  hanno  marcature  che  consentono
l'individuazione del fabbricante o del suo mandatario  stabilito  nel
territorio comunitario.