IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25;
  Vista  la  direttiva  98/29/CE  del  Consiglio  del  7 maggio 1998,
relativa  all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia
di assicurazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine;
  Vista  la  decisione  73/391/CE del Consiglio del 13 dicembre 1973,
relativa  alle procedure di consultazione e d'informazione in materia
di assicurazione crediti, garanzie e crediti finanziari, e successive
modifiche;
  Vista  la  decisione  82/854/CE del Consiglio del 10 dicembre 1982,
relativa  al  regime  applicabile  nei  settori  delle garanzie e dei
finanziamenti  all'esportazione, a talune subforniture in provenienza
da altri Stati membri o da Paesi non membri delle Comunita' europee;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, modificato dal
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170;
  Vista  la  deliberazione  9  giugno  1999,  n.  93/99, del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), concernente
operazioni  e  categorie  di  rischi assicurabili dall'Istituto per i
servizi  assicurativi  del  commercio estero (SACE), pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 186 del 10 agosto
1999;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 febbraio 2000;
  Su  proposta  del  Ministro  per  le  politiche  comunitarie  e del
Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli
affari  esteri,  della  giustizia,  del  tesoro, del bilancio e della
programmazione   economica   e   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                        Campo d'applicazione

  1.  Il  presente  decreto  si  applica alle garanzie assicurative e
fideiussorie  concesse  direttamente o indirettamente per conto o con
il  sostegno dello Stato, per operazioni relative all'esportazione di
merci  o  servizi  di  origine  dello Stato, quando siano destinate a
Paesi fuori dall'Unione europea e finanziate con crediti acquirente o
con  crediti fornitore oppure regolate in contanti, che implichino un
periodo di rischio totale di durata pari o superiore a due anni, vale
a dire il periodo di rimborso compresa la durata di fabbricazione.
  2.   Il   presente   decreto  non  si  applica  alla  garanzia  per
fideiussioni  prestate  a  garanzia  di offerte, a fronte di quote di
pagamenti anticipati, a fini di buona esecuzione e in sostituzione di
trattenute  a  garanzia. Esso non si applica, inoltre, alla copertura
di  rischi  relativi  ad  attrezzature  e  materiali  di  costruzione
utilizzati localmente per l'esecuzione del contratto commerciale.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  e  le decisioni comunitarie vengono
          forniti   gli   estremi  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
          Nota al titolo:
              - La direttiva 98/29/CE del Consiglio del 7 maggio 1998
          e'  stata  pubblicata nella G.U.C.E. n. L 148 del 19 maggio
          1998.
          Note alle premesse:
              -  L'art.  76  della  Costituzione  regola la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa  non  pu'o'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          1998".
              -   Per  quanto  riguarda  la  direttiva  98/29/CE  del
          Consiglio del 7 maggio 1998 vedasi la nota al titolo.
              - La decisione 73/391/CEE del Consiglio del 13 dicembre
          1973  e'  stata  pubblicata  nella  G.U.C.E.  n.  L 297 del
          21 novembre 1996.
              - La decisione 82/854/CEE del Consiglio del 13 dicembre
          1973  e'  stata  pubblicata  nella  G.U.C.E.  n.  L 297 del
          21 novembre 1996.
              -   Il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  143,
          modificato  dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170,
          reca  disposizioni  in  materia di commercio con l'estero a
          norma  dell'art.  4,  comma  4,  lettera c), e dell'art. 11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59.