Art. 2 Disposizioni applicabili 1. Fermo restando che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, modificato dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170, in conformita' delle disposizioni comunitarie ivi comprese quelle contenute nell'allegato, l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio con l'estero (SACE) istituito dall'articolo 1 del predetto decreto (in prosieguo: "l'assicuratore"), si attiene, nell'esercizio delle proprie attribuzioni e attivita' rientranti nel campo d'applicazione previsto all'articolo 1, ai principi comuni definiti dall'allegato stesso. 2. Qualora il Consiglio dell'Unione europea dovesse modificare modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico relative ai principi comuni di cui al comma 1, l'adeguamento alle nuove disposizioni comunitarie e' disposto dal CIPE mediante propria delibera. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 febbraio 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Toia, Ministro per le politiche comunitarie Fassino, Ministro del commercio con l'estero Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro della giustizia Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Nota all'art. 2: - Per quanto riguarda il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, modificato del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170, vedasi le note al preambolo. L'art. 2, comma 3, del decreto cosi' recita: "3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica su proposta del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero del commercio con l'estero, tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonche' della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato". Nota all'allegato - Capitolo 1, Sezione 1, punto 2, lettera b): - L'art. 48 (ex art. 58) del trattato cosi' recita: "Art. 48 (ex art. 58). - Le societa' costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale all'interno della Comunita', sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri. Per societa' si intendono le societa' di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le societa' cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societa' che non si prefiggono scopi di lucro".