Art. 2
                      Disposizioni applicabili

  1.  Fermo  restando  che  le  operazioni  e  le categorie di rischi
assicurabili    sono    definite    con    delibera    del   Comitato
interministeriale  per  la  programmazione economica (CIPE), ai sensi
dell'articolo  2,  comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143,  modificato  dal  decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170, in
conformita'   delle  disposizioni  comunitarie  ivi  comprese  quelle
contenute  nell'allegato,  l'Istituto  per i servizi assicurativi del
commercio  con l'estero (SACE) istituito dall'articolo 1 del predetto
decreto  (in prosieguo: "l'assicuratore"), si attiene, nell'esercizio
delle   proprie   attribuzioni   e  attivita'  rientranti  nel  campo
d'applicazione  previsto  all'articolo 1, ai principi comuni definiti
dall'allegato stesso.
  2.  Qualora  il  Consiglio  dell'Unione  europea dovesse modificare
modalita'  esecutive  e caratteristiche di ordine tecnico relative ai
principi   comuni  di  cui  al  comma  1,  l'adeguamento  alle  nuove
disposizioni  comunitarie  e'  disposto  dal  CIPE  mediante  propria
delibera.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 25 febbraio 2000
                               CIAMPI
                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  Toia,  Ministro  per  le  politiche
                                  comunitarie
                                  Fassino, Ministro del commercio con
                                  l'estero
                                  Dini, Ministro degli affari esteri
                                  Diliberto, Ministro della giustizia
                                  Amato,  Ministro  del  tesoro,  del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
                                  Letta, Ministro dell'industria, del
                                  commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
          Nota all'art. 2:
              -  Per  quanto riguarda il decreto legislativo 31 marzo
          1998,  n. 143, modificato del decreto legislativo 27 maggio
          1999,  n. 170, vedasi le note al preambolo. L'art. 2, comma
          3, del decreto cosi' recita:
              "3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili
          sono  definite  con delibera del Comitato interministeriale
          per  la  programmazione economica su proposta del Ministero
          del  tesoro  del bilancio e della programmazione economica,
          di  concerto  con  il Ministero del commercio con l'estero,
          tenendo  anche  conto degli accordi internazionali, nonche'
          della  normativa  e  degli indirizzi dell'Unione europea in
          materia  di  privatizzazione  dei  rischi  di  mercato e di
          armonizzazione  dei sistemi comunitari di assicurazione dei
          crediti  all'esportazione  gestiti  con  il  sostegno dello
          Stato".
          Nota all'allegato - Capitolo 1, Sezione 1, punto 2, lettera
          b):
              - L'art. 48 (ex art. 58) del trattato cosi' recita:
              "Art.  48  (ex  art.  58).  -  Le  societa'  costituite
          conformemente  alla  legislazione  di  uno  Stato  membro e
          aventi  la  sede  sociale,  l'amministrazione centrale o il
          centro di attivita' principale all'interno della Comunita',
          sono    equiparate,   ai   fini   dell'applicazione   delle
          disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi
          la cittadinanza degli Stati membri.
              Per societa' si intendono le societa' di diritto civile
          o   di   diritto  commerciale,  ivi  comprese  le  societa'
          cooperative,  e le altre persone giuridiche contemplate dal
          diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societa' che
          non si prefiggono scopi di lucro".