Art. 2
   Procedura di rilascio del duplicato della carta di circolazione

  1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di
circolazione,    entro    quarantotto    ore   dalla   constatazione,
l'intestatario  deve  farne  denuncia, compilando, altresi', apposito
modulo,  agli  organi di polizia i quali rilasciano, contestualmente,
un  permesso  provvisorio  di circolazione della validita' di novanta
giorni. Dal momento del rilascio del suddetto permesso provvisorio la
carta di circolazione identificata nella denuncia non e' piu' valida.
  2.  Entro  sette  giorni dalla data di presentazione della denuncia
gli  organi  di  polizia  di  cui  al  comma 1 ne danno comunicazione
all'ufficio  centrale  operativo  del Ministero dei trasporti e della
navigazione  trasmettendo  il  modulo  di  cui  al comma 1 secondo le
modalita' tecniche indicate dal Ministero medesimo.
  3. L'ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della
navigazione provvede a:
a) registrare  i  dati  contenuti  nel  modulo  di  cui  al  comma  1
   nell'archivio nazionale dei veicoli;
b) dare  comunicazione  per  via telematica al Ministero dell'interno
   dell'avvenuta registrazione;
c) predisporre  il  duplicato  della  carta di circolazione smarrita,
   sottratta o distrutta;
d) trasmettere  il  duplicato per posta-contrassegno all'indirizzo di
   residenza  del  proprietario  o dell'usufruttuario o del locatario
   del  veicolo  cui  si  riferisce,  in  modo  che vi giunga entro i
   novanta   giorni   di   validita'   del  permesso  provvisorio  di
   circolazione  di  cui  al  comma 1. Ove il duplicato non pervenga,
   entro  il  termine  stabilito,  al  domicilio  dell'interessato la
   va!idita'  del  permesso  provvisorio si intende prorogata fino al
   momento della consegna del duplicato.
  4.  Qualora,  nei  casi  di  cui al comma 1, gli organi di polizia,
all'atto   della  denuncia,  facciano  presente  che  e'  impossibile
estrarre  il  duplicato  della  carta  di  circolazione dall'archivio
nazionale  dei  veicoli,  al rilascio del duplicato provvedono, entro
trenta  giorni dalla data di presentazione da parte dell'intestatario
di  apposita  domanda,  gli  uffici  provinciali della motorizzazione
civile  e  dei  trasporti  in  concessione.  Alla medesima domanda e'
allegata  l'attestazione  di  resa denuncia agli organi di polizia, i
quali   rilasciano,   contestualmente,  un  permesso  provvisorio  di
circolazione della validita' di novanta giorni.
  5.  Nel  caso  in  cui  la carta di circolazione sia deteriorata al
punto  da  rendere  illeggibili i dati in essa contenuti, al rilascio
del  duplicato  provvedono  gli  uffici  provinciali  della Direzione
generale  della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione,
entro  trenta  giorni dalla data di presentazione di apposita domanda
da parte dell'intestatario.
  6.  Nei  confronti di chi circola sfornito del permesso provvisorio
di  circolazione  trova  applicazione  l'articolo  95,  comma  6, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 
Nota all'art. 2:
    -  Per  il testo del comma 6 dell'art. 95 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, vedasi in note alle premesse.