Art. 3 Abrogazioni 1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' abrogato l'articolo 95, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 marzo 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione Bianco, Ministro dell'interno Visco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2000 Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 2
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, vedasi in note alle premesse. - Per il testo dell'art. 95, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, abrogato dal regolamento qui pubblicato, vedasi in note alle premesse.