Art. 3
                             Abrogazioni

  1.  Ai  sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n.  59,  dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e'
abrogato l'articolo 95, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 9 marzo 2000

                               CIAMPI

                              D'Alema,  Presidente  del Consiglio dei
                              Ministri
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Bersani, Ministro dei trasporti e della
                              navigazione
                              Bianco, Ministro dell'interno
                              Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2000
  Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 2
 
Note all'art. 3:
    -  Per il testo dell'art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, vedasi in note alle premesse.
    -  Per  il  testo  dell'art.  95,  commi 2, 3, 4 e 5, del decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n.  285, abrogato dal regolamento qui
pubblicato, vedasi in note alle premesse.