Art. 2
Norme integrative e correttive delle disposizioni generali in materia
  di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

  1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato
dai  decreti  legislativi  n.  203  del 5 giugno 1998 e n. 422 del 19
novembre 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo   12,   riguardante   concorso   di   violazioni   e
   continuazione:
   1) il comma 4, e' sostituito dal seguente:
     "4.  Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente
     rispetto  ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente
     impositore  e,  tra  i tributi erariali, alle imposte doganali e
     alle imposte sulla produzione e sui consumi";
   2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
     "5.  Quando  violazioni  della stessa indole vengono commesse in
     periodi   di  imposta  diversi,  si  applica  la  sanzione  base
     aumentata dalla meta' al triplo. Se l'ufficio non contesta tutte
     le  violazioni  o  non  irroga  la  sanzione  contemporaneamente
     rispetto  a  tutte,  quando  in seguito vi provvede determina la
     sanzione  complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del
     precedente  provvedimento.  Se  piu'  atti  di irrogazione danno
     luogo  a  processi  non  riuniti  o comunque introdotti avanti a
     giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di
     essi  ridetermina  la  sanzione  complessiva tenendo conto delle
     violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate";
b) nell'articolo 13, riguardante il ravvedimento:
   1) al comma 1, lettera b), le parole "ad un sesto del minimo" sono
   sostituite dalle seguenti "ad un quinto del minimo";
   2)  alla  lettera  c)  del  comma  1,  sono  aggiunte, in fine, le
   seguenti parole: "ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista
   per   l'omessa   presentazione   della   dichiarazione   periodica
   prescritta  in  materia  di imposta sul valore aggiunto, se questa
   viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni";
c) nell'articolo 16, riguardante il procedimento di irrogazione delle
   sanzioni:
   1)  al  comma  3, le parole: "Nel termine di sessanta giorni dalla
   notificazione"  sono  sostituite dalle seguenti: "Entro il termine
   previsto per la proposizione del ricorso";
   2)  al comma 4, secondo periodo, sono soppresse le parole: "sempre
   entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione";
   3)   al  comma  6,  le  parole:  "di  sessanta  giorni  dalla  sua
   notificazione"  sono  sostituite  dalle seguenti: "previsto per la
   proposizione del ricorso";
d) nell'articolo   17,   riguardante  l'irrogazione  immediata  delle
   sanzioni,  al  comma  2,  le  parole: "entro sessanta giorni dalla
   notificazione del provvedimento", sono sostituite dalle seguenti:
   "entro il termine previsto per la proposizione del ricorso";
e) nell'articolo  20,  riguardante decadenza e prescrizione, al comma
   1,   primo  periodo,  la  parola  "maggior"  e'  sostituita  dalla
   seguente: "diverso";
f) nell'articolo  25, recante disposizioni transitorie, dopo il comma
   3-bis sono aggiunti i seguenti:
   "3-ter.   Nei   casi   di   omissioni   ed  errori  relativi  alle
   dichiarazioni  presentate  nell'anno  1999, che non incidono sulla
   determinazione  o  sul  pagamento del tributo, non si applicano le
   sanzioni  previste se l'autore delle violazioni provvede alla loro
   regolarizzazione   nel   termine   di  trenta  giorni  dall'invito
   dell'ufficio.
   3-quater.  Le  sanzioni relative alle somme iscritte in ruoli resi
   esecutivi entro il 31 dicembre 2000 a seguito di controllo formale
   delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 ai fini
   delle  imposte  sui  redditi e negli anni dal 1995 al 1998 ai fini
   dell'imposta  sul  valore aggiunto, sono ridotte della meta' per i
   contribuenti  che  aderiscono  ad apposito invito al pagamento dei
   tributi  dovuti, dei relativi interessi e delle sanzioni medesime,
   contenuto   in   una   comunicazione   inviata   al  debitore  dai
   concessionari  del  servizio  nazionale della riscossione entro il
   secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo.
   3-quinquies.  Gli  importi  indicati nella comunicazione di cui al
   comma  3-quater,  inviata  tramite  servizio  postale, sono pagati
   entro  l'ultimo giorno del mese successivo a quello di invio della
   comunicazione stessa.
   3-sexies.  Se  le  somme  indicate  nella  comunicazione, o quelle
   eventualmente  rideterminate  in  sede  di  autotutela,  non  sono
   integralmente  corrisposte  entro  il  termine  di  cui  al  comma
   3-quater, il debitore e' tenuto a pagare l'intero importo iscritto
   a  ruolo  previa  notifica,  da  parte  del  concessionario, della
   relativa cartella.
   3-septies.  La  remunerazione  spettante  al  concessionario sulle
   somme  riscosse a seguito dell'invio della comunicazione di cui al
   comma  3-quater  e'  determinata  con  decreto  del Ministro delle
   finanze".
 
          Note all'art. 2:
              - Il  testo vigente degli articoli 12, 13, 16, 17, 20 e
          25  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, gia'
          citato  nelle note alle premesse, cosi' come modificato dal
          presente decreto, e' il seguente:
              "Art. 12 (Concorso di violazioni e continuazione). - 1.
          E'  punito  con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la
          violazione  piu'  grave,  aumentata da un quarto al doppio,
          chi,  con  una  sola  azione  od  omissione,  viola diverse
          disposizioni   anche  relative  a  tributi  diversi  ovvero
          commette,  anche  con  piu'  azioni  od  omissioni, diverse
          violazioni formali della medesima disposizione.
              2.  Alla  stessa  sanzione soggiace chi, anche in tempi
          diversi,   commette   piu'   violazioni   che,  nella  loro
          progressione,  pregiudicano  o  tendono  a  pregiudicare la
          determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche
          periodica del tributo.
              3.  Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni
          rilevano  ai  fini  di  piu'  tributi,  si  considera quale
          sanzione  base  cui  riferire  l'aumento, quella piu' grave
          aumentata di un quinto.
              4. Le  previsioni  dei  commi  1,  2  e  3 si applicano
          separatamente  rispetto ai tributi erariali e ai tributi di
          ciascun  altro  ente  impositore e, tra i tributi erariali,
          alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui
          consumi.
              5. Quando   violazioni   della  stessa  indole  vengono
          commesse  in  periodi  di  imposta  diversi,  si applica la
          sanzione base aumentata dalla meta' al triplo. Se l'Ufficio
          non  contesta  tutte le violazioni o non irroga la sanzione
          contemporaneamente  rispetto  a tutte, quando in seguito vi
          provvede  determina  la  sanzione complessiva tenendo conto
          delle  violazioni  oggetto del precedente provvedimento. Se
          piu' atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti
          o  comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice
          che  prende  cognizione  dell'ultimo di essi ridetermina la
          anzione   complessiva   tenendo   conto   delle  violazioni
          risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.
              6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla
          constatazione della violazione.
              7.  Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione
          non  puo' essere comunque superiore a quella risultante dal
          cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
              8.  Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai
          commi  3  e  5, le disposizioni sulla determinazione di una
          sanzione   unica  in  caso  di  progressione  si  applicano
          separatamente  per  ciascun  tributo  e per ciascun periodo
          d'imposta.   La   sanzione   conseguente   alla   rinuncia,
          all'impugnazione    dell'avviso   di   accertamento,   alla
          conciliazione  giudiziale  e  alla definizione agevolata ai
          sensi  degli articoli 16 e 17 del presente decreto non puo'
          stabilirsi  in  progressione  con  violazioni  non indicate
          nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzion".
              "Art.  13  (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,
          sempreche'  la  violazione  non sia stata gia' constatata e
          comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
          altre  attivita' amministrative di accertamento delle quali
          l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
          formale conoscenza:
                a) ad  un  ottavo  del  minimo  nei  casi  di mancato
          pagamento  del  tributo  o  di  un  acconto,  se esso viene
          eseguito  nel termine di trenta giorni dalla data della sua
          commissione;
                b)  ad  un  quinto del minimo, se la regolarizzazione
          degli  errori  e  delle omissioni, anche se incidenti sulla
          determinazione  o  sul pagamento del tributo, avviene entro
          il   termine   per  la  presentazione  della  dichiarazione
          relativa  all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
          violazione  ovvero,  quando  non  e' prevista dichiarazione
          periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
                c) ad  un  ottavo  del  minimo di quella prevista per
          l'omissione  della  presentazione  della  dichiarazione, se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
          giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per
          l'omessa   presentazione   della   dichiarazione  periodica
          prescritta  in  materia  di imposta sul valore aggiunto, se
          questa  viene presentata con ritardo non superiore a trenta
          giorni.
              2.  Il  pagamento  della  sanzione  ridotta deve essere
          eseguito    contestualmente   alla   regolarizzazione   del
          pagamento  del  tributo  o della differenza, quando dovuti,
          nonche'  al pagamento degli interessi moratori calcolati al
          tasso legale con maturazione giorno per giorno.
              3.   Quando   la   liquidazione  deve  essere  eseguita
          dall'ufficio,    il    ravvedimento   si   perfeziona   con
          l'esecuzione  dei  pagamenti nel termine di sessanta giorni
          dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
              4.   Nei  casi  di  omissione  o  di  errore,  che  non
          ostacolano  un'attivita' di accertamento in corso e che non
          incidono  sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
          il  ravvedimento  esclude l'applicazione della sanzione, se
          la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o
          dall'errore.
              5.  Le  singole  leggi  e  atti  aventi  forza di legge
          possono  stabilire,  a  integrazione di quanto previsto nel
          presente  articolo,  ulteriori  circostanze  che  importino
          l'attenuazione della sanzione".
              "Art.  16 (Procedimento di irrogazione delle sanzioni).
          -  1. La  sanzione  amministrativa e le sanzioni accessorie
          sono   irrogate   dall'ufficio   o   dall'ente   competenti
          all'accertamento   del   tributo   cui   le  violazioni  si
          riferiscono.
              2.  L'ufficio  o  l'ente notifica atto di contestazione
          con  indicazione,  a pena di nullita', dei fatti attribuiti
          al  trasgressore,  degli  elementi  probatori,  delle norme
          applicate,  dei  criteri  che  ritiene  di  seguire  per la
          determinazione  delle sanzioni e della loro entita' nonche'
          dei  minimi  edittali  previsti  dalla legge per le singole
          violazioni.
              3.  Entro  il  termine previsto per la proposizione del
          ricorso,  il trasgressore e gli obbligati in solido possono
          definire  la  controversia  con  il pagamento di un importo
          pari  ad  un  quarto della sanzione indicata e comunque non
          inferiore  ad un quarto dei minimi edittali previsti per le
          violazioni  piu'  gravi  relative  a  ciascun  tributo.  La
          definizione   agevolata   impedisce   l'irrogazione   delle
          sanzioni accessorie.
              4.  Se  non  addivengono  a  definizione  agevolata, il
          trasgressore  e  i  soggetti  obbligati  in solido possono,
          entro  lo  stesso termine, produrre deduzioni difensive. In
          mancanza,    l'atto    di    contestazione   si   considera
          provvedimento   di   irrogazione,   impugnabile   ai  sensi
          dell'art. 18.
              5.  L'impugnazione  immediata  non  e'  ammessa  e,  se
          proposta,  diviene improcedibile qualora vengano presentate
          deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
              6.  L'atto  di contestazione deve contenere l'invito al
          pagamento  delle  somme  dovute nel termine previsto per la
          proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di
          cui al comma 3 ed altresi' l'invito a produrre nello stesso
          termine,   se  non  si  intende  addivenire  a  definizione
          agevolata,  le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione
          dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
              7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel
          termine  di  decadenza di un anno dalla loro presentazione,
          irroga,  se  del caso, le sanzioni con atto motivato a pena
          di  nullita'  anche  in  ordine  alle  deduzioni  medesime.
          Tuttavia,  se  il  provvedimento non viene notificato entro
          centoventi  giorni,  cessa  di  diritto  l'efficacia  delle
          misure cautelari concesse ai sensi dell'art. 22".
              "Art.  17  (Irrogazione immediata). - 1. In deroga alle
          previsioni  dell'art.  16, le sanzioni collegate al tributo
          cui  si  riferiscono  possono essere irrogate, senza previa
          contestazione  e  con  l'osservanza, in quanto compatibili,
          delle   disposizioni   che   regolano  il  procedimento  di
          accertamento  del  tributo  medesimo,  con atto contestuale
          all'avviso  di accertamento o di rettifica, motivato a pena
          di nullita'.
              2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di
          un  importo  pari  ad  un  quarto della sanzione irrogata e
          comunque  non  inferiore  ad  un quarto dei minimi edittali
          previsti  per  le  violazioni piu' gravi relative a ciascun
          tributo,  entro il termine previsto per la proposizione del
          ricorso.
              3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo,
          senza  previa  contestazione,  le  sanzioni  per  omesso  o
          ritardato  pagamento  dei  tributi, ancorche' risultante da
          liquidazioni  eseguite  ai  sensi  degli  articoli 36-bis e
          36-ter   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          29 settembre  1973, n. 600, concernente disposizioni comuni
          in  materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai
          sensi  degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
          recante  istituzione  e  disciplina dell'imposta sul valore
          aggiunto.  Per le sanzioni indicate nel periodo precedente,
          in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista
          nel comma 2 e nell'art. 16, comma 3".
              "Art.  20  (Decadenza  e  prescrizione). - 1. L'atto di
          contestazione   di   cui  all'art.  16,  ovvero  l'atto  di
          irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza,
          entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
          cui  e'  avvenuta  la  violazione  o  nel  diverso  termine
          previsto  per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli
          stessi  termini  devono  essere  resi esecutivi i ruoli nei
          quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'art.
          17, comma 3.
              2. Se  la  notificazione  e' stata eseguita nei termini
          previsti   dal   comma   1   ad  almeno  uno  degli  autori
          dell'infrazione  o  dei  soggetti  obbligati  in solido, il
          termine e' prorogato di un anno.
               3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata
          si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del
          provvedimento  di  irrogazione  interrompe la prescrizione,
          che non corre fino alla definizione del procedimento".
              "Art.   25   (Disposizioni   transitorie).   -   1.  Le
          disposizioni   del   presente  decreto  si  applicano  alle
          violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione
          non  sia  stata  irrogata  alla  data  della sua entrata in
          vigore.
              2.  Gli  articoli  3,  4,  5, 6, 8 e 12 si applicano ai
          procedimenti in corso alla data indicata nel comma 1.
              3.  I  procedimenti  in  corso possono essere definiti,
          quanto  alle  sanzioni,  entro  il  18 dicembre 1998, dagli
          autori  della violazione e dai soggetti obbligati in solido
          con  il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato
          ovvero  al  quarto  dell'ammontare  risultante  dall'ultima
          sentenza o decisione amministrativa. E' comunque esclusa la
          ripetizione di quanto pagato. La definizione non si applica
          alle sanzioni contemplate nell'art. 17, comma 3.
              3-bis.  Nei  casi  di omissioni ed errori relativi alle
          dichiarazioni   dei  redditi,  comprese  quelle  unificate,
          presentate   nell'anno   1998,   che   non  incidono  sulla
          determinazione   o   sul  pagamento  del  tributo,  non  si
          applicano le sanzioni previste se l'autore delle violazioni
          provvede  alla  loro regolarizzazione nel termine di trenta
          giorni dall'invito dell'ufficio.
              3-ter.  Nei  casi  di omissioni ed errori relativi alle
          dichiarazioni  presentate  nell'anno 1999, che non incidono
          sulla  determinazione  o  sul pagamento del tributo, non si
          applicano le sanzioni previste se l'autore delle violazioni
          provvede  alla  loro regolarizzazione nel termine di trenta
          giorni dall'invito dell'ufficio.
              3-quater.  Le  sanzioni relative alle somme iscritte in
          ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 2000 a seguito di
          controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni
          dal  1994 al 1998 ai fini delle imposte sui redditi e negli
          anni  dal  1995  al  1998  ai  fini dell'imposta sul valore
          aggiunto,  sono  ridotte della meta' per i contribuenti che
          aderiscono  ad  apposito  invito  al  pagamento dei tributi
          dovuti,  dei  relativi interessi e delle sanzioni medesime,
          contenuto  in  una  comunicazione  inviata  al debitore dai
          concessionari  del  servizio  nazionale  della  riscossione
          entro  il  secondo mese successivo a quello di consegna del
          ruolo.
              3-quinquies.  Gli  importi indicati nella comunicazione
          di cui al comma 3-quater, inviata tramite servizio postale,
          sono  pagati  entro  l'ultimo  giorno del mese successivo a
          quello di invio della comunicazione stessa.
              3-sexies.  Se  le somme indicate nella comunicazione, o
          quelle  eventualmente  rideterminate in sede di autotutela,
          non  sono integralmente corrisposte entro il termine di cui
          al  comma 3-quater, il debitore e' tenuto a pagare l'intero
          importo  iscritto  a  ruolo  previa  notifica, da parte del
          concessionario, della relativa cartella.
              3-septies, La remunerazione spettante al concessionario
          sulle   somme   riscosse   a   seguito   dell'invio   della
          comunicazione  di  cui al comma 3-quater e' determinata con
          decreto del Ministro delle finanze".
              -  Il  decreto  legislativo  5 giugno  1998, n. 203, e'
          citato nelle note alle premesse.
              - Il  decreto  legislativo 19 novembre 1998, n. 422, e'
          citato nelle note alle premesse.