Art. 2
           Determinazione del nuovo tasso e sua decorrenza

  1.  Gli  istituti  interessati,  accertata  la procedibilita' della
richiesta,  individuano  la  misura  del  tasso di cui all'articolo 2
della   legge   7  marzo  1996,  n.  108,  in  vigore  alla  data  di
presentazione  della domanda, procedono alla conseguente modifica del
tasso  applicato  al  mutuo e ne danno comunicazione al mutuatario ed
all'ente.
  2.  Il  nuovo  tasso  viene  praticato a decorrere dal primo intero
rateo   di   interessi   maturato   successi-vamente   alla  data  di
presentazione della domanda di rinegoziazione.
  3.  In  sede di prima applicazione della legge il nuovo tasso viene
praticato  sul  primo  rateo intero di interessi maturato a decorrere
dal  1o luglio 1999, a condizione che la domanda sia stata presentata
nel  periodo  decorrente  dalla data di entrata in vigore della legge
stessa  fino  al  trentesimo giorno successivo a quello di entrata in
vigore  del  presente  regolamento.  In  tal caso il tasso e' pari al
minor tasso effettivo globale medio rilevato nel periodo.
  4.  Nei  casi  in  cui  al  comma  3  gli  istituti  effettuano  la
compensazione  con  il credito maturato dal mutuatario e dall'ente in
occasione della prima rata utile.
 
          Nota all'art. 2:
              - Per il testo dell'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n.
          108, vedasi in note alle premesse.