Art. 2 Determinazione del nuovo tasso e sua decorrenza 1. Gli istituti interessati, accertata la procedibilita' della richiesta, individuano la misura del tasso di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, in vigore alla data di presentazione della domanda, procedono alla conseguente modifica del tasso applicato al mutuo e ne danno comunicazione al mutuatario ed all'ente. 2. Il nuovo tasso viene praticato a decorrere dal primo intero rateo di interessi maturato successi-vamente alla data di presentazione della domanda di rinegoziazione. 3. In sede di prima applicazione della legge il nuovo tasso viene praticato sul primo rateo intero di interessi maturato a decorrere dal 1o luglio 1999, a condizione che la domanda sia stata presentata nel periodo decorrente dalla data di entrata in vigore della legge stessa fino al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento. In tal caso il tasso e' pari al minor tasso effettivo globale medio rilevato nel periodo. 4. Nei casi in cui al comma 3 gli istituti effettuano la compensazione con il credito maturato dal mutuatario e dall'ente in occasione della prima rata utile.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, vedasi in note alle premesse.