Art. 3 Commissione di rinegoziazione 1. La rinegoziazione comporta il pagamento all'istituto da parte del mutuatario di una commissione in misura non superiore allo 0,50 per cento del capitale residuo alla data di presentazione della domanda, anche nel caso in cui la richiesta sia stata avanzata soltanto da parte dell'ente. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 3, la commissione si applica sul capitale residuo alla data del 1o luglio 1999. 2. In deroga alla disposizione di cui al comma 1, la commissione e' a carico dell'ente nel caso in cui il beneficio economico complessivo derivante al mutuatario dall'operazione di rinegoziazione sia inferiore o uguale all'ammontare della commissione medesima. In tal caso al pagamento della commissione si fa fronte con le economie realizzate sugli stanziamenti originari in virtu' della riduzione degli oneri per contributi conseguente all'operazione di rinegoziazione.