Art. 3
                    Commissione di rinegoziazione

  1.  La  rinegoziazione  comporta il pagamento all'istituto da parte
del  mutuatario  di una commissione in misura non superiore allo 0,50
per  cento  del  capitale  residuo  alla  data di presentazione della
domanda,  anche  nel  caso  in  cui  la  richiesta sia stata avanzata
soltanto da parte dell'ente. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 3,
la  commissione  si  applica  sul  capitale  residuo alla data del 1o
luglio 1999.
  2. In deroga alla disposizione di cui al comma 1, la commissione e'
a carico dell'ente nel caso in cui il beneficio economico complessivo
derivante   al   mutuatario  dall'operazione  di  rinegoziazione  sia
inferiore  o  uguale all'ammontare della commissione medesima. In tal
caso  al  pagamento  della  commissione  si fa fronte con le economie
realizzate  sugli  stanziamenti  originari  in virtu' della riduzione
degli    oneri   per   contributi   conseguente   all'operazione   di
rinegoziazione.