Art. 4
        Rideterminazione delle rate del piano di ammortamento

  1.  Gli  istituti  rideterminano sulla base del nuovo tasso le sole
quote  di  interesse  per  il  restante periodo temporale, mantenendo
invariate  le quote di capitale del piano di ammortamento originario.
Gli  istituti  imputano al mutuatario ed all'ente la rispettiva quota
di  competenza  secondo  le  percentuali  stabilite  dalla  legge  di
riferimento.
  2.  Il tasso a carico del mutuatario non dovra' risultare superiore
a  quello  previsto  nell'operazione originaria. In caso contrario la
quota  eccedente  sara'  posta  a  carico dell'ente, a condizione che
l'onere   derivante  per  il  medesimo  da  tutte  le  operazioni  di
rinegoziazione  non sia superiore ai limiti di stanziamento anteriori
alla rinegoziazione stessa.