Art. 5
      Modificazione dei provvedimenti concessivi dei contributi

  1.  Gli  istituti, fermo restando quanto previsto nelle convenzioni
regolanti  i  rapporti  con  gli  enti,  provvedono, in sede di prima
rendicontazione dell'avvenuta rinegoziazione, a trasmettere agli enti
stessi  un  tabulato  cumulativo per ciascuna legge di finanziamento,
riferito  a  tutti  i  mutuatari  beneficiari dei contributi previsti
dalla legge medesima.
  2.  Per  ogni  tabulato l'ente emette a favore degli istituti e per
ciascuna  legge  di finanziamento un provvedimento cumulativo, con il
quale  vengono  apportate  le  necessarie  modifiche  degli originari
decreti di concessione del relativo contributo.
  3.   Eventuali   conguagli   derivanti  dalla  rinegoziazione  sono
effettuati   con   riferimento   alla   data   di   applicazione  del
provvedimento.