Art. 6
              Dimostrazione del possesso dei requisiti
                  per l'accesso allem agevolazioni

  1.  I  mutuatari per i quali l'ente non abbia accertato il possesso
dei  requisiti  soggettivi  devono  presentare all'istituto, all'atto
della    rinegoziazione,   l'autocertificazione   comprovante   detto
possesso, ai fini dell'inoltro all'ente medesimo.
  2.  Il limite massimo di reddito non puo' essere superiore a quello
stabilito  per  la  fascia prevista al punto 3 dell'articolo 20 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, in vigore al momento dell'assegnazione o
dell'acquisto dell'immobile.
 
          Nota all'art. 6:
              - Il  testo dell'art. 20, della legge 5 agosto 1978, n.
          457, (Norme per l'edilizia residenziale), e' il seguente:
              "Art.  20  (Limiti  di  reddito  per l'accesso ai mutui
          agevolati  e  relativi  tassi).  -  1.  I limiti massimi di
          reddito  per  l'accesso  ai  mutui  agevolati,  di cui alla
          presente    legge,    da   destinare   all'acquisto,   alla
          costruzione,    all'ampliamento   o   al   riattamento   di
          un'abitazione  e quelli per l'assegnazione di un'abitazione
          fruente di mutuo agevolato sono fissate:
                a) per  gli  assegnatari  di  abitazioni costruite da
          enti  pubblici  e destinate ad essere cedute in proprieta';
          per i soci di cooperative edilizie a proprieta' individuale
          o   loro   consorzi;   per  gli  acquirenti  di  abitazioni
          realizzate  da imprese di costruzione o loro consorzi e per
          i privati:
                  1) in lire 6.000.000 con mutui al tasso del 4,5 per
          cento;
                  2)  in  lire  8.000.000 con mutui al tasso del 6,50
          per cento;
                  3)  in lire 10.000.000 con mutui al tasso del 9 per
          cento;
                b) per  gli  assegnatari  di  abitazioni costruite da
          comuni  o  da  istituti  autonomi  per  le  case  popolari,
          destinate  ad  essere  date  in  locazione, e per i soci di
          cooperative edilizie a proprieta' indivisa o loro consorzi,
          che usufruiscono di mutui al tasso del 3 per cento, in lire
          6.000.000.
              2.  I  limiti  di  reddito  ed  i  tassi anzidetti sono
          soggetti  a  revisione  biennale  ai sensi della lettera o)
          dell'art. 3.
              3. Ai fini della determinazione dell'onere a carico del
          mutuatario si tiene conto del reddito complessivo familiare
          quale   risulta   dall'ultima   dichiarazione  dei  redditi
          presentata da ciascun componente del nucleo familiare prima
          dell'assegnazione  o dell'acquisto dell'alloggio ovvero nel
          caso  di  alloggi  costruiti da privati, prima dell'atto di
          liquidazione finale del mutuo."