Art. 7
                 Conguaglio dei contributi sui mutui

  1.  Per i mutui agevolati assistiti da contributi concessi ai sensi
di  normativa  antecedente  alla  legge  5 agosto 1978, n. 457, per i
quali  non  sia  stato ancora corrisposto per intero agli istituti il
conguaglio  previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 27 maggio
1975,  n.  166,  l'operazione  di rinegoziazione dei mutui, riducendo
l'onere  originario  a  carico  dello  Stato,  comporta il venir meno
dell'obbligo  di corrispondere agli istituti stessi il conguaglio per
il periodo successivo.
  2.  La corresponsione del conguaglio dovuto agli istituti fino alla
data  della  rinegoziazione  avviene  unicamente ed in via definitiva
mediante compen-sazione fra il credito maturato dagli istituti stessi
e  quello  maturato  dagli  enti  con  riferimento  ai predetti mutui
agevolati.
  3. Nel caso di attivazione della rinegoziazione da parte dell'ente,
i  mutuatari  beneficiari dei contributi indicati al comma 1, i quali
non  abbiano  ancora prov-veduto alla presentazione dell'attestato di
possesso  dei  requisiti  soggettivi  previsto  dall'articolo 8 della
legge  1o  novembre  1965,  n.  1179,  e  successive  modificazioni e
integrazioni,   sia   che   vogliano  mantenere  il  mutuo  al  tasso
originario, sia che vogliano aderire alla rinegoziazione, sono tenuti
a   presentare   all'istituto,   ai   fini   dell'inoltro   all'ente,
l'autocertificazione  comprovante  il possesso dei predetti requisiti
entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'istituto stesso.
 
          Note all'art. 7:
              - Per  il  titolo  della  legge  5 agosto 1978, n. 457,
          vedasi nota all'art. 6.
              - Il  testo dell'art. 16 della legge 27 maggio 1975, n.
          166,  (Norme  per  interventi straordinari di emergenza per
          l'attivita' edilizia) e' il seguente:
              "Art.  16.  -  1.  Il  Ministro per i lavori pubblici -
          Presidente  del  comitato  per  l'edilizia  residenziale  -
          provvede  alla  formale  concessione  di  contributi di cui
          all'art.  9  della  presente  legge  e di quelli relativi a
          fondi  ordinari  di  bilancio  sulla base della delibera di
          concessione  del  mutuo da parte dell'istituto di credito e
          della  dichiarazione del capo dell'ufficio tecnico comunale
          attestante che i lavori hanno avuto inizio entro il termine
          perentorio del 31 ottobre 1975.
              2.  I contributi di cui al primo comma sono corrisposti
          agli  enti  mutuanti  a decorrere dalla data di stipula del
          contratto   condizionato  di  mutuo,  salvo  conguaglio  da
          effettuarsi   al   momento   della  stipula  del  contratto
          definitivo sulla base del costo effettivo dell'operazione e
          dell'onere totale a carico dei mutuatari all'epoca vigenti.
              3. I contributi non impegnati entro il 30 novembre 1975
          sono  destinati  a  soddisfare  prioritariamente le domande
          presentate  entro  il  termine  previsto  dal  primo  comma
          dell'art. 11 nell'ambito delle singole regioni.
              4.  Il  riscontro di legittimita' della Corte dei conti
          sui   provvedimenti   di   concessione  del  contributo  e'
          successivo.
              5.  Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto
          con  il Ministro per i lavori pubblici, saranno stabiliti i
          criteri,  le  condizioni e le modalita' per l'effettuazione
          del conguaglio di cui al secondo comma".
              - Il testo dell'art. 8 della legge 1o novembre 1965, n.
          1179,  (Conversione  in  legge, con modificazioni, del D.L.
          6 settembre    1965,    n.    1022,   recante   norme   per
          l'incentivazione dell'attivita' edilizia), e' il seguente:
              "Art.  8.  -  1.  I mutui previsti dal presente decreto
          sono  concessi  per  la costruzione di abitazioni aventi le
          caratteristiche  di  cui  all'art.  5  della legge 2 luglio
          1949,  n. 408. E' consentita, per ciascun appartamento, una
          autorimessa della superficie massima di 25 mq.
              2.  Il  Ministro  per  i lavori pubblici stabilira' con
          proprio decreto, con riferimento alle situazioni locali, il
          prezzo  massimo, per metro quadrato o per metro cubo, degli
          alloggi  da  costruire con i benefici del presente decreto,
          nonche' l'incidenza massima del costo delle aree.
              3. Le abitazioni sono destinate all'assegnazione o alla
          vendita  a  favore  di  cittadini  italiani  che abbiano la
          residenza  nel  comune ove gli alloggi sono costruiti e non
          siano  proprietari, nel comune stesso, di altra abitazione.
          Sono  esclusi coloro che abbiano gia' ottenuto, a qualsiasi
          titolo,  l'assegnazione  in  proprieta'  di  altri alloggi,
          costruiti  con  concorsi  o  contributi  dello Stato, delle
          regioni,  delle  province,  dei comuni o di enti pubblici o
          con mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715, nonche'
          coloro   che   siano   iscritti   nei   ruoli  dell'imposta
          complementare per un reddito imponibile annuo superiore a 4
          milioni.
              4.    E'    vietata   l'assegnazione   o   la   vendita
          dell'abitazione anche nel caso che il proprietario di altra
          abitazione  sia  il  coniuge  non  legalmente  separato dal
          richiedente.   E'  vietata  altresi'  l'assegnazione  e  la
          vendita di piu' di una abitazione alla stessa persona od ai
          membri della sua famiglia con essa conviventi a carico".