Art. 7 Conguaglio dei contributi sui mutui 1. Per i mutui agevolati assistiti da contributi concessi ai sensi di normativa antecedente alla legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali non sia stato ancora corrisposto per intero agli istituti il conguaglio previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 27 maggio 1975, n. 166, l'operazione di rinegoziazione dei mutui, riducendo l'onere originario a carico dello Stato, comporta il venir meno dell'obbligo di corrispondere agli istituti stessi il conguaglio per il periodo successivo. 2. La corresponsione del conguaglio dovuto agli istituti fino alla data della rinegoziazione avviene unicamente ed in via definitiva mediante compen-sazione fra il credito maturato dagli istituti stessi e quello maturato dagli enti con riferimento ai predetti mutui agevolati. 3. Nel caso di attivazione della rinegoziazione da parte dell'ente, i mutuatari beneficiari dei contributi indicati al comma 1, i quali non abbiano ancora prov-veduto alla presentazione dell'attestato di possesso dei requisiti soggettivi previsto dall'articolo 8 della legge 1o novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni e integrazioni, sia che vogliano mantenere il mutuo al tasso originario, sia che vogliano aderire alla rinegoziazione, sono tenuti a presentare all'istituto, ai fini dell'inoltro all'ente, l'autocertificazione comprovante il possesso dei predetti requisiti entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'istituto stesso.
Note all'art. 7: - Per il titolo della legge 5 agosto 1978, n. 457, vedasi nota all'art. 6. - Il testo dell'art. 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, (Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attivita' edilizia) e' il seguente: "Art. 16. - 1. Il Ministro per i lavori pubblici - Presidente del comitato per l'edilizia residenziale - provvede alla formale concessione di contributi di cui all'art. 9 della presente legge e di quelli relativi a fondi ordinari di bilancio sulla base della delibera di concessione del mutuo da parte dell'istituto di credito e della dichiarazione del capo dell'ufficio tecnico comunale attestante che i lavori hanno avuto inizio entro il termine perentorio del 31 ottobre 1975. 2. I contributi di cui al primo comma sono corrisposti agli enti mutuanti a decorrere dalla data di stipula del contratto condizionato di mutuo, salvo conguaglio da effettuarsi al momento della stipula del contratto definitivo sulla base del costo effettivo dell'operazione e dell'onere totale a carico dei mutuatari all'epoca vigenti. 3. I contributi non impegnati entro il 30 novembre 1975 sono destinati a soddisfare prioritariamente le domande presentate entro il termine previsto dal primo comma dell'art. 11 nell'ambito delle singole regioni. 4. Il riscontro di legittimita' della Corte dei conti sui provvedimenti di concessione del contributo e' successivo. 5. Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, saranno stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' per l'effettuazione del conguaglio di cui al secondo comma". - Il testo dell'art. 8 della legge 1o novembre 1965, n. 1179, (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 settembre 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione dell'attivita' edilizia), e' il seguente: "Art. 8. - 1. I mutui previsti dal presente decreto sono concessi per la costruzione di abitazioni aventi le caratteristiche di cui all'art. 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408. E' consentita, per ciascun appartamento, una autorimessa della superficie massima di 25 mq. 2. Il Ministro per i lavori pubblici stabilira' con proprio decreto, con riferimento alle situazioni locali, il prezzo massimo, per metro quadrato o per metro cubo, degli alloggi da costruire con i benefici del presente decreto, nonche' l'incidenza massima del costo delle aree. 3. Le abitazioni sono destinate all'assegnazione o alla vendita a favore di cittadini italiani che abbiano la residenza nel comune ove gli alloggi sono costruiti e non siano proprietari, nel comune stesso, di altra abitazione. Sono esclusi coloro che abbiano gia' ottenuto, a qualsiasi titolo, l'assegnazione in proprieta' di altri alloggi, costruiti con concorsi o contributi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di enti pubblici o con mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715, nonche' coloro che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile annuo superiore a 4 milioni. 4. E' vietata l'assegnazione o la vendita dell'abitazione anche nel caso che il proprietario di altra abitazione sia il coniuge non legalmente separato dal richiedente. E' vietata altresi' l'assegnazione e la vendita di piu' di una abitazione alla stessa persona od ai membri della sua famiglia con essa conviventi a carico".